Art. 13.
  1.  La  Corte,  ove accolga il ricorso, annulla in tutto o in parte
l'atto  impugnato e puo' condannare l'amministrazione al pagamento di
somme,  delle  quali  essa  risulti debitrice; nei ricorsi relativi a
sanzioni   disciplinari  puo'  anche  riformare  l'atto  impugnato  o
sostituirlo.
  2. La decisione e' succintamente motivata.