Art. 13. 1. La Corte, ove accolga il ricorso, annulla in tutto o in parte l'atto impugnato e puo' condannare l'amministrazione al pagamento di somme, delle quali essa risulti debitrice; nei ricorsi relativi a sanzioni disciplinari puo' anche riformare l'atto impugnato o sostituirlo. 2. La decisione e' succintamente motivata.