Art. 2.
  1.  Avverso  i  provvedimenti  di cui all'art. 1 e' ammesso ricorso
alla  Corte  da  parte  degli interessati ai sensi dell'art. 14 della
legge  11 marzo  1953,  n.  87,  modificato  con l'art. 4 della legge
18 marzo 1958, n. 265.
  2. La Corte conosce della legittimita' del provvedimento impugnato;
la  cognizione  e'  estesa  al merito nei ricorsi avverso le sanzioni
disciplinari.
  3.  La Corte giudica sui ricorsi di cui al comma 1 con l'intervento
dei  tre  Giudici  piu'  anziani, che non fanno parte dell'Ufficio di
Presidenza  ne'  della  Commissione  di  disciplina, secondo l'ordine
della maggiore  anzianita'  determinata  ai  sensi  dell'art.  13 del
Regolamento generale.
  4.  Fungono  da  supplenti i due Giudici che seguono nell'ordine di
anzianita'  e  non  fanno  parte dell'Ufficio di Presidenza ne' della
Commissione di disciplina.
  5. Il piu' anziano del Collegio esercita le funzioni di Presidente.