Art. 2. 1. Avverso i provvedimenti di cui all'art. 1 e' ammesso ricorso alla Corte da parte degli interessati ai sensi dell'art. 14 della legge 11 marzo 1953, n. 87, modificato con l'art. 4 della legge 18 marzo 1958, n. 265. 2. La Corte conosce della legittimita' del provvedimento impugnato; la cognizione e' estesa al merito nei ricorsi avverso le sanzioni disciplinari. 3. La Corte giudica sui ricorsi di cui al comma 1 con l'intervento dei tre Giudici piu' anziani, che non fanno parte dell'Ufficio di Presidenza ne' della Commissione di disciplina, secondo l'ordine della maggiore anzianita' determinata ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale. 4. Fungono da supplenti i due Giudici che seguono nell'ordine di anzianita' e non fanno parte dell'Ufficio di Presidenza ne' della Commissione di disciplina. 5. Il piu' anziano del Collegio esercita le funzioni di Presidente.