Art. 3.
  1.  Il  ricorso  deve  essere  depositato  in  cancelleria entro il
termine  di  giorni  sessanta  dalla  data in cui il provvedimento e'
stato comunicato o pubblicato a norma dell'art. 1 o dalla data in cui
l'interessato ne ha avuta piena cognizione.
  2.  I  ricorsi  e  tutti  gli  atti  del giudizio sono annotati dal
cancelliere  in  apposito  Registro ricorsi in materia di impiego del
personale della Corte costituzionale.