Art. 3. 1. Il ricorso deve essere depositato in cancelleria entro il termine di giorni sessanta dalla data in cui il provvedimento e' stato comunicato o pubblicato a norma dell'art. 1 o dalla data in cui l'interessato ne ha avuta piena cognizione. 2. I ricorsi e tutti gli atti del giudizio sono annotati dal cancelliere in apposito Registro ricorsi in materia di impiego del personale della Corte costituzionale.