Art. 5. 1. Nel termine di dieci giorni dal deposito del ricorso la cancelleria ne da' comunicazione al Segretario generale e agli eventuali controinteressati. 2. Entro un ulteriore termine di dieci giorni l'Ufficio del Segretario generale deposita in cancelleria un fascicolo contenente gli atti che si riferiscono al ricorso.