Art. 5.
  1.  Nel  termine  di  dieci  giorni  dal  deposito  del  ricorso la
cancelleria  ne  da'  comunicazione  al  Segretario  generale  e agli
eventuali controinteressati.
  2.  Entro  un  ulteriore  termine  di  dieci  giorni  l'Ufficio del
Segretario  generale  deposita in cancelleria un fascicolo contenente
gli atti che si riferiscono al ricorso.