Art. 6. 1. Nei dieci giorni dalla scadenza del termine indicato nell'art. 5, comma 1, il Segretario generale, quale rappresentante legale dell'Amministrazione, e i controinteressati possono costituirsi in giudizio, personalmente o rappresentati da un avvocato abilitato avanti alle giurisdizioni superiori, e presentare deduzioni e documenti. 2. La facolta' di presentare deduzioni e documenti, nel termine indicato nel comma precedente, spetta anche al ricorrente. 3. Nei dieci giorni successivi le parti possono prendere visione dei documenti depositati. Il ricorrente puo' proporre motivi aggiunti desunti dai documenti contenuti nel fascicolo previsto dall'art. 5, comma 2, o depositati dalle parti resistenti, sempre che detti motivi ineriscano a fatti non noti al ricorrente al momento della proposizione del ricorso. I controinteressati possono proporre ricorso incidentale. 4. Nei dieci giorni successivi le parti possono presentare memorie.