Art. 6.
  1.  Nei  dieci giorni dalla scadenza del termine indicato nell'art.
5,  comma  1,  il  Segretario  generale,  quale rappresentante legale
dell'Amministrazione,  e  i  controinteressati possono costituirsi in
giudizio,  personalmente  o  rappresentati  da  un avvocato abilitato
avanti   alle  giurisdizioni  superiori,  e  presentare  deduzioni  e
documenti.
  2.  La  facolta'  di  presentare deduzioni e documenti, nel termine
indicato nel comma precedente, spetta anche al ricorrente.
  3.  Nei  dieci  giorni successivi le parti possono prendere visione
dei documenti depositati. Il ricorrente puo' proporre motivi aggiunti
desunti  dai  documenti contenuti nel fascicolo previsto dall'art. 5,
comma 2, o depositati dalle parti resistenti, sempre che detti motivi
ineriscano   a   fatti  non  noti  al  ricorrente  al  momento  della
proposizione   del  ricorso.  I  controinteressati  possono  proporre
ricorso incidentale.
  4. Nei dieci giorni successivi le parti possono presentare memorie.