Art. 7.
  1. Le parti, in occasione del primo atto col quale intervengono nel
procedimento,  devono indicare il proprio recapito, ovvero l'elezione
di domicilio qualora siano rappresentate da un avvocato; in mancanza,
qualunque comunicazione e' fatta presso la cancelleria.
  2.  Il  deposito  degli atti e delle memorie vale in ogni caso come
comunicazione  a  tutte  le  altre  parti, le quali possono prenderne
visione.