Art. 7. 1. Le parti, in occasione del primo atto col quale intervengono nel procedimento, devono indicare il proprio recapito, ovvero l'elezione di domicilio qualora siano rappresentate da un avvocato; in mancanza, qualunque comunicazione e' fatta presso la cancelleria. 2. Il deposito degli atti e delle memorie vale in ogni caso come comunicazione a tutte le altre parti, le quali possono prenderne visione.