Art. 9.
  1.  Il  Giudice  relatore,  se  rileva  che il ricorso non e' stato
comunicato  a  tutti  gli  interessati,  dispone  che  la cancelleria
provveda a tale comunicazione. In questo caso, a decorrere dalla data
in  cui  la  comunicazione  e'  stata  effettuata,  si  applicano  le
disposizioni contenute nell'art. 6.
  2.  Il  Giudice  relatore,  se  ritiene che occorre acquisire altri
documenti  o  compiere  qualche  atto  istruttorio,  ordina che vi si
proceda, stabilendo i termini ed i modi per l'esecuzione.
  3.  Compiuta  l'istruttoria, i relativi atti sono depositati presso
la  cancelleria,  che  ne  da'  comunicazione alle parti. A decorrere
dalla  data  di  tale  comunicazione  si  applicano  le  disposizioni
contenute nell'art. 6, commi 3 e 4.