Art. 9. 1. Il Giudice relatore, se rileva che il ricorso non e' stato comunicato a tutti gli interessati, dispone che la cancelleria provveda a tale comunicazione. In questo caso, a decorrere dalla data in cui la comunicazione e' stata effettuata, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 6. 2. Il Giudice relatore, se ritiene che occorre acquisire altri documenti o compiere qualche atto istruttorio, ordina che vi si proceda, stabilendo i termini ed i modi per l'esecuzione. 3. Compiuta l'istruttoria, i relativi atti sono depositati presso la cancelleria, che ne da' comunicazione alle parti. A decorrere dalla data di tale comunicazione si applicano le disposizioni contenute nell'art. 6, commi 3 e 4.