IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Considerato che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 1999 sono state adottate misure straordinarie di protezione umanitaria in favore di persone provenienti dall'area balcanica ed in particolare dal Kosovo in relazione alla crisi bellica che ha coinvolto quei territori nei primi mesi del 1999; Considerato che, a seguito della cessazione del conflitto, la maggior parte dei profughi ha fatto volontario rientro nelle zone di residenza o provenienza, ma che alcuni di detti stranieri sono ancora presenti sul territorio nazionale con permesso di soggiorno rilasciato per motivi di protezione temporanea; Considerata l'impossibilita' per molti di essi di rientrare in quelle zone a causa di carenze alloggiative, scarse condizioni di sicurezza e avverse condizioni climatiche dovute all'attuale periodo invernale; Considerata pertanto la necessita' di prorogare la protezione a suo tempo concordata a tali stranieri anche in relazione alle indicazioni dell'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati; Ritenuto necessario definire linee di intervento per un programma coordinato di rimpatrio assistito da iniziare nella primavera prossima; Sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la solidarieta' sociale; Decreta: Art. 1. Proroga del termine delle misure di protezione umanitaria 1. I permessi di soggiorno rilasciati a norma dell'art. 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1999 sono prorogati, per i destinatari dello stesso decreto tuttora presenti nel territorio dello Stato, fino al 30 giugno 2000. 2. Sono fatte salve le disposizioni del decreto di cui al comma 1 compatibili con la proroga disposta dal presente decreto, ivi comprese, se necessarie, quelle relative all'attivita' di accoglienza e assistenza.