Art. 2. Programmi di rimpatrio 1. Il Ministro dell'interno, d'intesa con le Amministrazioni interessate e con l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati ed in collaborazione con l'Organizzazione internazionale per le migrazioni o altre associazioni umanitarie, promuovera', a decorrere dal 1o aprile 2000, una campagna di informazione esensibilizzazione finalizzata ad un programma di rimpatrio dei profughi presenti sul territorio nazionale, con inizio il 1o luglio 2000 e termine 31 agosto del medesimo anno, assicurando il pieno rispetto della dignita' degli interessati e della loro sicurezza e garantendo, ove necessario, interventi di sostegno nella fase di ristabilimento. 2. Sono assicurati, altresi', interventi di assistenza ai profughi che intendono comunque rimpatriare volontariamente nei propri territori entro il 30 giugno 2000. Art. 3. Disposizioni finanziarie 1. Agli interventi per l'anno 2000 conseguenti all'attuazione del presente decreto, si provvede a carico del capitolo 2356 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno 2000, nei limiti delle risorse preordinate al finanziamento degli interventi di cui all'art. 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'art. 45 del medesimo decreto legislativo n. 286 del 1998. Roma, 30 dicembre 1999 Il Presidente del Consiglio dei Ministri D'Alema Il Ministro degli affari esteri Dini Il Ministro dell'interno Bianco Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Amato Il Ministro per la solidarieta' sociale Turco Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2000 Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 43