Articolo 11 1. L'Autorita' che rilascia l'omologazione adottera' i provvedimenti necessari per accertare, in merito alle specifiche di cui al punto 5 dell'allegato 1, eventualmente in collaborazione con le Autorita' che rilasciano l'omologazione degli altri Stati membri, se siano stati presi i provvedimenti necessari per garantire il controllo efficace della conformita' della produzione. 2. L'Autorita' che rilascia l'omologazione adottera' i provvedimenti necessari per accertare, in merito alle specifiche di cui al punto 5 dell'allegato 1, eventualmente in collaborazione con le Autorita' responsabili dell'omologazione degli altri Stati membri, che i provvedimenti di cui al paragrafo 1 continuino ad essere adeguati e che i motori prodotti che recano un - numero di omologazione a norma dei presente decreto continuino ad essere conformi alla descrizione contenuta nella scheda di omologazione dei tipo o della famiglia di motori omologati e ai relativi allegati.