Articolo 11
   1.   L'Autorita'   che   rilascia   l'omologazione   adottera'   i
provvedimenti  necessari  per accertare, in merito alle specifiche di
cui  al  punto 5 dell'allegato 1, eventualmente in collaborazione con
le  Autorita' che rilasciano l'omologazione degli altri Stati membri,
se  siano  stati  presi  i  provvedimenti  necessari per garantire il
controllo efficace della conformita' della produzione.
   2.   L'Autorita'   che   rilascia   l'omologazione   adottera'   i
provvedimenti  necessari  per accertare, in merito alle specifiche di
cui  al  punto 5 dell'allegato 1, eventualmente in collaborazione con
le Autorita' responsabili dell'omologazione degli altri Stati membri,
che  i  provvedimenti  di  cui  al  paragrafo  1 continuino ad essere
adeguati  e  che  i  motori  prodotti  che  recano  un  -  numero  di
omologazione  a  norma  dei  presente  decreto  continuino  ad essere
conformi  alla descrizione contenuta nella scheda di omologazione dei
tipo o della famiglia di motori omologati e ai relativi allegati.