Articolo 13
   Adeguamento al progresso tecnico
   1 - Ad eccezione dei requisiti di cui all'allegato 1, punto 1,
punti  da  2.1  a  2.8  e  punto 4, tutte le modifiche necessarie per
adeguare  gli allegati dei presente decreto al progresso tecnico sono
adottate dalla Commissione della Comunita' Europea.