Articolo 2 Ai fini dei presente decreto, si intende per: - macchina mobile non stradale, qualsiasi macchina mobile, apparecchiatura mobile industriale o veicolo, con o senza carrozzeria, non destinato al trasporto di passeggeri o merci su strada su cui sia montato un motore a combustione interna, quale specificato nell'allegato 1, sezione 1; - omologazione, il procedimento mediante il quale lo Stato Italiano certifica che un tipo di motore a combustione interna, ovvero una famiglia di motori soddisfa i requisiti tecnici dei presente decreto in materia di emissioni di inquinanti gassosi e particolato; - tipo di motore, una categoria di motori che non differiscono tra loro per quanto riguarda le caratteristiche essenziali definite nell'allegato li, appendice 1; - famiglia di motori, un gruppo di' motori stabilito dal costruttore che, per progetto, si presume abbiano emissioni dallo scarico analoghe e che soddisfino i requisiti dei presente decreto; - motore capostipite, un motore selezionato all'interno di una famiglia di motori, tale da soddisfare i requisiti di cui ai punti 6 e 7 dell'allegato 1; - potenza dei motore, la potenza netta specificata all'allegato 1, punto 2,4; - data di produzione dei motore, la data in cui il motore supera il controllo finale dopo essere uscito dalla linea di produzione. A questo punto il motore e' pronto per essere consegnato o immagazzinato; - immissione sul mercato, l'azione di- rendere disponibile nel mercato comunitario, a titolo oneroso o gratuito, un prodotto contemplato dei presente decreto, destinato ad essere distribuito e/o utilizzato all'interno della Comunita'; - costruttore, la persona o l'ente responsabile, verso l'autorita' che rilascia l'omologazione, di tutti gli aspetti dei procedimento di omologazione e della conformita' della produzione; non e' indispensabile che detta persona o ente partecipino direttamente a tutte le fasi di costruzione del motore; - autorita' che rilascia l'omologazione e che e' responsabile di tutti gli aspetti dell'omologazione di un motore o di una famiglia di motori, dei rilascio e della revoca delle schede di omologazione, nonche' di assicurare il collegamento con le autorita' omologanti degli altri Stati membri della Comunita' Europea e di verificare le disposizioni prese dai costruttori per controllare la conformita' di produzione: Ministero dei Trasporti, e della Navigazione - Dipartimento dei Trasporti Terrestri - Unita' di Gestione della Motorizzazione e della sicurezza dei Trasporto Terrestre - MOT 3. - servizio tecnico, ovvero organismi designati come laboratori di prova per l'esecuzione di prove o ispezioni a nome dell'Autorita' che rilascia l'omologazione: MOT 3- Roma; Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi -Roma; Centro Prove Autoveicoli di Torino; Milano; Brescia; Verona; Bolzano; Bologna; Pescara; Napoli; Bari; Palermo; Catania; Uffici dei Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Dipartimento dei Trasporti Terrestri; - scheda informativa, il documento che figura nell'allegato II; - documentazione informativa, la documentazione completa o la raccolta di dati, disegni, fotografie, ecc., forniti dal richiedente al servizio tecnico o all'autorita' che rilascia l'omologazione come prescritto dalla scheda informativa; - fascicolo di' omologazione, la documentazione informativa e tutti i verbali di prova e gli altri documenti che il servizio tecnico o l'autorita' incaricata dell'omologazione hanno aggiunto 'alla documentazione informativa nello svolgimento delle proprie funzioni; - indice dei fascicolo di omologazione, il documento in cui e' elencato il contenuto dei fascicolo di omologazione, opportunamente numerato o altrimenti contrassegnato in modo che ogni pagina sia chiaramente identificabile.