Articolo 3
   1  . La domanda di' omologazione di un motore o di una famiglia di
motori  e'  presentata  dal  costruttore  all'Autorita'  che rilascia
l'omologazione  per  il  tramite  dei  Centro  Prova  Autoveicoli  di
competenza territoriale.
   Essa e' accompagnata dalla documentazione informativa contenente i
dati  specificati  nel  documento di cui all'allegato Il dei presente
decreto.  I  motori  conformi alle caratteristiche dei tipo di motore
descritte nell'allegato li, appendice 1 sono sottoposti all'esame dei
servizio tecnico, responsabile delle prove di omologazione.
   2.  Nel  caso  di  una  domanda di omologazione di una famiglia di
motori,  se  l'Autorita'  che  rilascia l'omologazione ritiene che la
domanda  relativa  al  motore  capostipite presentato non rappresenti
perfettamente  la  famiglia  di  motori  descritta  nell'allegato li,
appendice 2, viene presentato un motore capostipite alternativo e, se
necessario,  supplementare  determinato  dall'autorita'  che rilascia
l'omologazione ai fini dell'omologazione di cui al paragrafo l.
   3.  Qualsiasi  domanda  relativa  ad  un  tipo  di motore o di una
famiglia  di  motori puo' essere presentata unicamente presso un solo
Stato  membro.  Per  ogni  tipo  o  famiglia da omologare deve essere
presentata una domanda distinta.