Articolo 3 1 . La domanda di' omologazione di un motore o di una famiglia di motori e' presentata dal costruttore all'Autorita' che rilascia l'omologazione per il tramite dei Centro Prova Autoveicoli di competenza territoriale. Essa e' accompagnata dalla documentazione informativa contenente i dati specificati nel documento di cui all'allegato Il dei presente decreto. I motori conformi alle caratteristiche dei tipo di motore descritte nell'allegato li, appendice 1 sono sottoposti all'esame dei servizio tecnico, responsabile delle prove di omologazione. 2. Nel caso di una domanda di omologazione di una famiglia di motori, se l'Autorita' che rilascia l'omologazione ritiene che la domanda relativa al motore capostipite presentato non rappresenti perfettamente la famiglia di motori descritta nell'allegato li, appendice 2, viene presentato un motore capostipite alternativo e, se necessario, supplementare determinato dall'autorita' che rilascia l'omologazione ai fini dell'omologazione di cui al paragrafo l. 3. Qualsiasi domanda relativa ad un tipo di motore o di una famiglia di motori puo' essere presentata unicamente presso un solo Stato membro. Per ogni tipo o famiglia da omologare deve essere presentata una domanda distinta.