Articolo 4 1. L'Autorita' che rilascia l'omologazione concede l'omologazione a tutti i tipi o famiglie di motori conformi alle informazioni contenute nella documentazione informativa e che soddisfano le prescrizioni dei presente decreto. 2. L'Autorita' che rilascia l'omologazione completa tutte le parti corrispondenti della scheda di omologazione, il cui modello figura nell'allegato Vi dei presente decreto per ciascun tipo o famiglia di motori da esso omologati e redige o verifica il contenuto dell'indice dei fascicolo di omologazione. Le schede di omologazione sono numerate secondo il metodo descritto nell'allegato VII. La scheda di omologazione compilata ed i relativi allegati sono trasmessi al richiedente. 3. Quando il motore da omologare svolge la propria funzione o presenta una particolare caratteristica soltanto in connessione con altri elementi della macchina mobile non stradale, e per questa ragione la conformita' a una o piu' prescrizioni puo' essere verificata soltanto quando il motore da omologare funziona in connessione con altri elementi della macchina, simulati o reali, l'omologazione dello o dei motori deve essere limitata di conseguenza. La scheda di omologazione di un tipo o di una famiglia di motori indica in tal caso le eventuali restrizioni di utilizzazione e le eventuali condizioni di montaggio. 4. L'Autorita' che rilascia l'omologazione: a) invia ogni mese alle Autorita' che rilasciano l'omologazione degli altri Stati membri l'elenco (contenente le menzioni indicate nell'allegato Vili) delle omologazioni dei tipi o famiglie di motori rilasciate, negate o revocate nel corso dello stesso mese; b) su richiesta dell'Autorita' di un altro Stato membro che rilascia l'omologazione, invia immediatamente: - copia della scheda di omologazione dei tipo o famiglia di motore e/o il fascicolo di omologazione relativo a ciascun tipo o famiglia di motore per il quale ha rilasciato, negato o revocato l'omologazione, e/o - l'elenco dei motori prodotti in base alle omologazioni concesse a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, contenente le informazioni di cui all'allegato IX, e/o - copia della dichiarazione di cui all'articolo 6, paragrafo 4. 5. Ogni anno, oppure su richiesta, l'Autorita' che rilascia l'omologazione invia alla Commissione della Comunita' Europea una copia della scheda tecnica di cui all'allegato X relativa ai motori omologati dopo la data dell'ultima notifica.