Articolo 5
   1.  La  domanda  di modifica o di estensione di un'omologazione e'
presentata    esclusivamente    all'Autorita'   che   ha   rilasciato
l'omologazione originaria.
   2.  Ove  siano mutate le indicazioni che figurano nel fascicolo di
omologazione, l'Autorita' che ha rilasciato l'omologazione:
   -  rilascia,  se necessario, le pagine modificate dei fascicolo di
omologazione,  contrassegnando ciascuna pagina modificata in modo che
risulti  chiaramente  la  natura della modifica e la data della nuova
pubblicazione;  in  occasione  di  ogni modifica, essa modifica anche
l'indice  dei  fascicolo  di  omologazione  (allegato  alla scheda di
omologazione)  in  modo  da  indicare  le  date  delle  ultime pagine
modificate;
   -  rilascia  una scheda di omologazione modificata (contrassegnata
da  un  numero  di  estensione)  ove siano mutati alcuni dati in essa
contenuti  (esclusi  gli  allegati)  oppure se, dopo la data indicata
nell'omologazione,  siano  mutati  i  requisiti del presente decreto.
Sulla  scheda di omologazione aggiornata sono chiaramente indicati il
motivo della modifica e la data della nuova pubblicazione.
   Se   l'Autorita'  che  rilascia  l'omologazione  ritiene  che  una
modifica  apportata  a un fascicolo di omologazione giustifichi nuove
prove  o nuove verifiche, essa ne informa il costruttore e rilascia i
documenti  sopraindicati solo previo esito positivo delle nuove prove
o verifiche.