Articolo 5 1. La domanda di modifica o di estensione di un'omologazione e' presentata esclusivamente all'Autorita' che ha rilasciato l'omologazione originaria. 2. Ove siano mutate le indicazioni che figurano nel fascicolo di omologazione, l'Autorita' che ha rilasciato l'omologazione: - rilascia, se necessario, le pagine modificate dei fascicolo di omologazione, contrassegnando ciascuna pagina modificata in modo che risulti chiaramente la natura della modifica e la data della nuova pubblicazione; in occasione di ogni modifica, essa modifica anche l'indice dei fascicolo di omologazione (allegato alla scheda di omologazione) in modo da indicare le date delle ultime pagine modificate; - rilascia una scheda di omologazione modificata (contrassegnata da un numero di estensione) ove siano mutati alcuni dati in essa contenuti (esclusi gli allegati) oppure se, dopo la data indicata nell'omologazione, siano mutati i requisiti del presente decreto. Sulla scheda di omologazione aggiornata sono chiaramente indicati il motivo della modifica e la data della nuova pubblicazione. Se l'Autorita' che rilascia l'omologazione ritiene che una modifica apportata a un fascicolo di omologazione giustifichi nuove prove o nuove verifiche, essa ne informa il costruttore e rilascia i documenti sopraindicati solo previo esito positivo delle nuove prove o verifiche.