Articolo 6
   1.  Il  costruttore  deve apporre su ciascuna unita' fabbricata in
conformita'  al  tipo  omologato, le marcature di cui all'allegato 1,
punto 3, ivi compreso il numero di omologazione.
   2. Se la scheda di omologazione contiene, a norma dell'articolo 4,
paragrafo  3,  restrizioni  d'uso,  il  costruttore deve fornire, per
ciascuna   unita'   prodotta,   informazioni   dettagliate   su  tali
restrizioni  e indicare le condizioni di montaggio. Qualora una serie
di tipi di motori sia consegnata ad un unico costruttore di macchine,
e'  sufficiente  fornire  a quest'ultimo, al massimo entro la data di
consegna  dei  primo  motore,  un'unica scheda informativa contenente
anche i relativi numeri di identificazione dei motori.
   3. Su richiesta dell'Autorita' che ha rilasciato l'omologazione il
costruttore  detentore  di  una  scheda  di omologazione deve inviare
entro  45  giorni  a decorrere dalla fine di ogni anno civile e senza
indugio  dopo  ogni  data  di  attuazione  in  caso  di  modifica dei
requisiti  dei  presente  decreto,  nonche'  immediatamente dopo ogni
altra  data  eventualmente  stabilita  da  detta autorita', un elenco
contenente  la  serie  di  numeri di identificazione per ogni tipo di
motore  prodotto  in base ai requisiti dei presente decreto a partire
dalla  presentazione  dell'ultima  relazione  o  dal momento in cui i
requisiti  dei  presente  decreto entrano in vigore. Se il sistema di
codifica  dei  motore  non  lo  prevede,  l'elenco  in questione deve
indicare la correlazione tra i numeri di identificazione e i relativi
tipi  o  famiglie di motori e i numeri di omologazione. L'elenco deve
inoltre  contenere  informazioni  particolari  qualora il costruttore
cessi  di produrre un tipo o una famiglia di motori omologati. Se non
e'   richiesto   l'invio   a   scadenza  regolare  di  questo  elenco
all'autorita'   che  rilascia  l'omologazione,  il  costruttore  deve
conservarlo per un periodo minimo di 20 anni.
   4.  Entro  45 giorni dalla fine di ciascun anno civile, e comunque
alla  scadenza  delle  date  di  attuazione di cui all'articolo 9, il
costruttore    deve   inviare   all'Autorita'   che   ha   rilasciato
l'omologazione  una dichiarazione che specifichi i tipi e le famiglie
di  motori.  nonche' i relativi codici di identificazione dei motori,
che intende produrre a partire da quella data.