Articolo 8 1. l motori nuovi conformi al tipo omologato ai sensi dei presente decreto possono essere immessi sul mercato siano essi gia' montati su macchine o no. 2. E' permessa l'immissione sul mercato soltanto dei motori nuovi conformi ai requisiti della presente direttiva, siano essi gia' montati su macchine o no. 3. L'Autorita' che ha rilasciato l'omologazione adotta i provvedimenti necessari per registrare e controllare, eventualmente in collaborazione con le Autorita' che rilasciano l'omologazione degli altri Stati membri, i numeri di identificazione dei motori prodotti in base ai requisiti dei presente decreto. 4. Puo' essere effettuato un controllo supplementare dei suddetti numeri in combinazione con il controllo della conformita' della produzione di cui all'articolo 11. 5. Per il controllo dei numeri d'identificazione, il costruttore o i suoi agenti stabiliti nella Comunita' forniscono senza indugio, su richiesta dell'Autorita' competente, tutte le informazioni necessarie in merito ai suoi acquirenti, nonche' i numeri d'identificazione dei motori prodotti a norma dell'articolo 6, paragrafo 3. Qualora, i motori siano venduti ad un costruttore di macchine, le suddette informazioni supplementari non sono necessarie. 6. Se, a richiesta dell'Autorita' incaricata del rilascio dell'omologazione, il costruttore non e' in grado di verificare i requisiti di cui all'articolo 6, in particolare in collegamento con il paragrafo 5 dei presente articolo, l'omologazione concessa al relativo tipo o famiglia di motori a norma dei presente decreto, puo' essere revocata. In tal caso, la procedura d'informazione segue le modalita' descritte all'articolo 12, paragrafo 4.