Articolo 8
   1. l motori nuovi conformi al tipo omologato ai sensi dei presente
decreto possono essere immessi sul mercato siano essi gia' montati su
macchine o no.
   2.  E' permessa l'immissione sul mercato soltanto dei motori nuovi
conformi  ai  requisiti  della  presente  direttiva,  siano essi gia'
montati su macchine o no.
   3.   L'Autorita'   che   ha  rilasciato  l'omologazione  adotta  i
provvedimenti  necessari  per registrare e controllare, eventualmente
in  collaborazione  con  le  Autorita'  che rilasciano l'omologazione
degli  altri  Stati  membri,  i  numeri di identificazione dei motori
prodotti in base ai requisiti dei presente decreto.
   4.  Puo' essere effettuato un controllo supplementare dei suddetti
numeri  in  combinazione  con  il  controllo  della conformita' della
produzione di cui all'articolo 11.
   5. Per il controllo dei numeri d'identificazione, il costruttore o
i  suoi agenti stabiliti nella Comunita' forniscono senza indugio, su
richiesta dell'Autorita' competente, tutte le informazioni necessarie
in  merito ai suoi acquirenti, nonche' i numeri d'identificazione dei
motori  prodotti  a  norma  dell'articolo  6, paragrafo 3. Qualora, i
motori  siano  venduti  ad  un  costruttore  di macchine, le suddette
informazioni supplementari non sono necessarie.
   6.   Se,   a  richiesta  dell'Autorita'  incaricata  del  rilascio
dell'omologazione,  il  costruttore  non  e' in grado di verificare i
requisiti  di  cui all'articolo 6, in particolare in collegamento con
il  paragrafo  5  dei  presente  articolo, l'omologazione concessa al
relativo tipo o famiglia di motori a norma dei presente decreto, puo'
essere  revocata.  In  tal caso, la procedura d'informazione segue le
modalita' descritte all'articolo 12, paragrafo 4.