Articolo 9 1. A decorrere dalla data di pubblicazione dei presente decreto non puo' essere negata l'omologazione per un tipo di motore o una famiglia di motori o il rilascio dei documento di cui all'allegato VI ne' potranno essere imposti, per l'omologazione, ulteriori requisiti in materia di emissioni che inquinano l'atmosfera, per le macchine mobili non stradali su cui sia montato un motore, se il motore soddisfa i requisiti stabiliti dal presente decreto in materia di emissioni di inquinanti gassosi o particolato. 2. Fase l di omologazione (categoria motori A/B/C). Sara' negato il rilascio dell'omologazione per un tipo di motore o una famiglia di motori e il rilascio di un documento di cui all'allegato VI e ogni altra omologazione, in merito alle emissioni, per le macchine mobili non stradali su cui sia montato un motore: successivamente alla data di pubblicazione dei presente decreto, per motori di potenza pari a: - A: 130 kW (minore o uguale) P (minore o uguale) 560 kW; - B: 75 kW (minore o uguale) P (minore) 130 kW; - C: 37 kW (minore o uguale) P (minore) 75 kW; se il motore non soddisfa i requisiti stabiliti dal presente decreto e se le emissioni di inquinanti gassosi e particolato prodotti dal motore in questione non sono Conformi ai valori limite definiti nella tabella di cui al punto 4.2.1 dell'allegato 1. 3. Fase Il di omologazione (categorie di motori D, E, F, G) . Sara' rifiutato il rilascio dell'omologazione per un tipo di motore o una famiglia di motori ed il rilascio dei documento di cui all'allegato Vi e di ogni altra omologazione per le macchine mobili non stradali su cui sia montato un motore: - D: successivamente al 31 dicembre 1999, per motori di potenza pari a: 18kW (minore o uguale) P (minore o uguale) 37 kW; - E: successivamente al 31 dicembre 2000, per motori di potenza pari a: 130 kW (minore o uguale) P (minore o uguale) 560 kW; - F: successivamente al 31 dicembre 2001, per motori di potenza pari a: 75 kW (minore o uguale) P (minore) 130 kW; - G: successivamente al 31 dicembre 2002, per motori di potenza pari a: 37 kW (minore o uguale) P (minore)< 75 kW, se il motore non soddisfa i requisiti stabiliti dal presente decreto e se le emissioni di inquinanti gassosi e particolato prodotti dal motore in questione non sono conformi ai valori limite definiti nella tabella di cui al punto 4.2.3 dell'allegato 1. 4. A decorrere dalle date sotto indicate, con l'eccezione delle macchine e dei motori destinati all'esportazione In paesi terzi, sara' permessa l'immatricolazione, se dei caso, e l'immissione sul mercato di motori nuovi, gia' montati su macchine o no, soltanto se essi soddisfano i requisiti dei presente decreto e soltanto se ciascun motore e' omologato in base ad una delle categorie definite ai paragrafi 2 e 3. Fase I - categoria A dopo 6 mesi dalla data di pubblicazione dei presente decreto; - categoria B dopo 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto; - categoria C dopo 9 mesi dalla data di pubblicazione dei presente decreto. Fase II - categoria D successivamente al 31 dicembre 2000 - categoria E successivamente al 31 dicembre 2001 - categoria F successivamente al 31 dicembre 2002 - categoria G successivamente al 31 dicembre 2003. Per ciascuna categoria, il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, sentito il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ed il Ministero dell'Ambiente, puo' tuttavia posporre di due anni l'applicazione dei requisito menzionato per i motori prodotti ad una data precedente alla corrispondente data indicata nel presente comma. L'autorizzazione rilasciata ai motori della fase I decade a decorrere dall'attuazione obbligatoria della fase Il.