Articolo 9
   1.  A  decorrere  dalla data di pubblicazione dei presente decreto
non  puo'  essere  negata  l'omologazione per un tipo di motore o una
famiglia di motori o il rilascio dei documento di cui all'allegato VI
ne'  potranno essere imposti, per l'omologazione, ulteriori requisiti
in  materia  di  emissioni che inquinano l'atmosfera, per le macchine
mobili  non  stradali  su  cui  sia  montato  un motore, se il motore
soddisfa  i  requisiti  stabiliti  dal presente decreto in materia di
emissioni di inquinanti gassosi o particolato.
   2.  Fase  l di omologazione (categoria motori A/B/C). Sara' negato
il rilascio dell'omologazione per un tipo di motore o una famiglia di
motori  e  il  rilascio di un documento di cui all'allegato VI e ogni
altra  omologazione, in merito alle emissioni, per le macchine mobili
non stradali su cui sia montato un motore:
   successivamente  alla  data di pubblicazione dei presente decreto,
per motori di potenza pari a:
   - A: 130 kW (minore o uguale) P (minore o uguale) 560 kW;
   - B: 75 kW (minore o uguale) P (minore) 130 kW;
   - C: 37 kW (minore o uguale) P (minore) 75 kW;
   se  il  motore  non  soddisfa  i  requisiti stabiliti dal presente
decreto  e  se  le  emissioni  di  inquinanti  gassosi  e particolato
prodotti  dal  motore in questione non sono Conformi ai valori limite
definiti nella tabella di cui al punto 4.2.1 dell'allegato 1.
   3.  Fase  Il  di  omologazione  (categorie di motori D, E, F, G) .
Sara' rifiutato il rilascio dell'omologazione per un tipo di motore o
una   famiglia  di  motori  ed  il  rilascio  dei  documento  di  cui
all'allegato  Vi  e di ogni altra omologazione per le macchine mobili
non stradali su cui sia montato un motore:
   -  D:  successivamente  al 31 dicembre 1999, per motori di potenza
pari a:
   18kW (minore o uguale) P (minore o uguale) 37 kW;
   -  E:  successivamente  al 31 dicembre 2000, per motori di potenza
pari a:
   130 kW (minore o uguale) P (minore o uguale) 560 kW;
   -  F:  successivamente  al 31 dicembre 2001, per motori di potenza
pari a:
   75 kW (minore o uguale) P (minore) 130 kW;
   -  G:  successivamente  al 31 dicembre 2002, per motori di potenza
pari a:
   37 kW (minore o uguale) P (minore)< 75 kW,
   se il motore non soddisfa i requisiti stabiliti dal presente
decreto  e  se  le  emissioni  di  inquinanti  gassosi  e particolato
prodotti  dal  motore in questione non sono conformi ai valori limite
definiti nella tabella di cui al punto 4.2.3 dell'allegato 1.
   4.  A  decorrere  dalle date sotto indicate, con l'eccezione delle
macchine  e  dei  motori  destinati  all'esportazione In paesi terzi,
sara'  permessa  l'immatricolazione,  se dei caso, e l'immissione sul
mercato  di  motori nuovi, gia' montati su macchine o no, soltanto se
essi  soddisfano  i  requisiti  dei  presente  decreto  e soltanto se
ciascun  motore  e' omologato in base ad una delle categorie definite
ai paragrafi 2 e 3.
   Fase I
   - categoria A dopo 6 mesi dalla data di pubblicazione dei presente
decreto;
   - categoria B dopo 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente
decreto;
   - categoria C dopo 9 mesi dalla data di pubblicazione dei presente
decreto.
   Fase II
   - categoria D successivamente al 31 dicembre 2000
   - categoria E successivamente al 31 dicembre 2001
   - categoria F successivamente al 31 dicembre 2002
   - categoria G successivamente al 31 dicembre 2003.
   Per  ciascuna  categoria,  il  Ministero  dei  Trasporti  e  della
Navigazione,   sentito   il  Ministero  delle  Politiche  Agricole  e
Forestali  ed  il  Ministero dell'Ambiente, puo' tuttavia posporre di
due  anni  l'applicazione  dei  requisito  menzionato  per  i  motori
prodotti ad una data precedente alla corrispondente data indicata nel
presente comma.
   L'autorizzazione  rilasciata  ai  motori  della  fase  I  decade a
decorrere dall'attuazione obbligatoria della fase Il.