Art. 10.
  1. Una quota dello stanziamento di cui al precedente articolo, pari
a  lire 2.000 milioni, ripartita in maniera proporzionale tra le aree
protette,  avuto  riguardo  al  numero  delle  unita'  in possesso di
licenza  di pesca o documento equivalente, e' destinata ad interventi
strutturali  diretti  alle  comunita'  di pescatori delle aree marine
protette,  facenti  parte  dei  consorzi  di gestione precedentemente
individuati.
  2.  I  suddetti  interventi  possono consistere in progettazione di
piccole  strutture per l'approdo e di centri di raccolta del prodotto
cogestiti  da  cooperative  e  singole  imprese;  contributi  per  la
realizzazione  di piccole strutture mercatali dove vendere il pescato
nel  rispetto  della  normativa  sanitaria,  strutture coperte per la
sistemazione  e  manutenzione  degli attrezzi, mezzi di trasporto del
prodotto, ecc.
  3.  La quota di cui al precedente comma 1 e' gestita dai consorzi e
dovra'  essere utilizzata unicamente per interventi all'interno delle
aree  marine  protette,  secondo  le  indicazioni  delle  imprese che
operano ed hanno sede nell'ambito del Parco.
  4.  I  consorzi  devono sottoporre il programma di attivita' con le
relative  voci  di  spesa  e  gli  interventi progettuali previsti al
parere  preliminare  del Comitato di gestione di cui all'art. 3 della
legge n. 41 del 1982.
  5. La rimanente quota, ammontante a lire 1.000 milioni (a cui vanno
aggiunti  eventuali residui della fase precedente), e' destinata alla
costituzione  di  un  fondo  a  beneficio  delle imprese esercenti la
piccola  pesca  artigianale  residenti  nelle aree marine protette. A
tale  fondo  si  potra' accedere per ottenere l'erogazione diretta di
contributi  volti  ad  incentivare la riconversione totale o parziale
verso  attivita' compatibili con l'area protetta nella misura del 50%
della  spesa  sostenuta  e,  comunque,  con  un  limite massimo di 10
milioni,   nonche'   ai   fini   di   un   miglioramento  tecnologico
dell'attivita' di pesca.
  6.  Non  possono  accedere  ai  contributi del presente articolo le
imprese   che   provengono  da  altri  settori  o  che  abbiano  gia'
beneficiato  di  agevolazioni  per la riconversione (ex spadare ed ex
draghe idrauliche).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 14 settembre 1999
               Il Ministro: De Castro