Art. 10. 1. Una quota dello stanziamento di cui al precedente articolo, pari a lire 2.000 milioni, ripartita in maniera proporzionale tra le aree protette, avuto riguardo al numero delle unita' in possesso di licenza di pesca o documento equivalente, e' destinata ad interventi strutturali diretti alle comunita' di pescatori delle aree marine protette, facenti parte dei consorzi di gestione precedentemente individuati. 2. I suddetti interventi possono consistere in progettazione di piccole strutture per l'approdo e di centri di raccolta del prodotto cogestiti da cooperative e singole imprese; contributi per la realizzazione di piccole strutture mercatali dove vendere il pescato nel rispetto della normativa sanitaria, strutture coperte per la sistemazione e manutenzione degli attrezzi, mezzi di trasporto del prodotto, ecc. 3. La quota di cui al precedente comma 1 e' gestita dai consorzi e dovra' essere utilizzata unicamente per interventi all'interno delle aree marine protette, secondo le indicazioni delle imprese che operano ed hanno sede nell'ambito del Parco. 4. I consorzi devono sottoporre il programma di attivita' con le relative voci di spesa e gli interventi progettuali previsti al parere preliminare del Comitato di gestione di cui all'art. 3 della legge n. 41 del 1982. 5. La rimanente quota, ammontante a lire 1.000 milioni (a cui vanno aggiunti eventuali residui della fase precedente), e' destinata alla costituzione di un fondo a beneficio delle imprese esercenti la piccola pesca artigianale residenti nelle aree marine protette. A tale fondo si potra' accedere per ottenere l'erogazione diretta di contributi volti ad incentivare la riconversione totale o parziale verso attivita' compatibili con l'area protetta nella misura del 50% della spesa sostenuta e, comunque, con un limite massimo di 10 milioni, nonche' ai fini di un miglioramento tecnologico dell'attivita' di pesca. 6. Non possono accedere ai contributi del presente articolo le imprese che provengono da altri settori o che abbiano gia' beneficiato di agevolazioni per la riconversione (ex spadare ed ex draghe idrauliche). Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 settembre 1999 Il Ministro: De Castro