Art. 2. 1. Al fine di poter accedere ai contributi previsti dalla legge n. 164 del 1998 e' necessaria la costituzione di consorzi di indirizzo, coordinamento e gestione tra imprese della piccola pesca artigianale, singole o associate, che esercitano la loro attivita' nello stesso compartimento marittimo o, nel caso di acque interne, nell'ambito regionale. 2. I consorzi di cui al precedente comma possono costituirsi sulla base di uno statuto tipo fornito dall'amministrazione, contenente i requisiti minimi per ottenere il riconoscimento previsto dal successivo art. 7 e l'erogazione del finanziamento. 3. Con circolare del Ministero per le politiche agricole - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura saranno indicate le spese consentite con i contributi di cui alla legge n. 164/1998.