Art. 2.
  1.  Al fine di poter accedere ai contributi previsti dalla legge n.
164  del 1998 e' necessaria la costituzione di consorzi di indirizzo,
coordinamento e gestione tra imprese della piccola pesca artigianale,
singole  o  associate,  che esercitano la loro attivita' nello stesso
compartimento  marittimo  o,  nel  caso di acque interne, nell'ambito
regionale.
  2.  I consorzi di cui al precedente comma possono costituirsi sulla
base  di  uno statuto tipo fornito dall'amministrazione, contenente i
requisiti   minimi   per  ottenere  il  riconoscimento  previsto  dal
successivo art. 7 e l'erogazione del finanziamento.
  3.  Con  circolare  del  Ministero  per  le  politiche  agricole  -
Direzione  generale  della pesca e dell'acquacoltura saranno indicate
le spese consentite con i contributi di cui alla legge n. 164/1998.