Art. 3. 1. I consorzi di cui all'articolo precedente devono essere costituiti da imprese che rappresentino almeno il 70% delle imbarcazioni da pesca che esercitano la piccola pesca artigianale nel territorio di competenza. 2. Non possono partecipare alla costituzione del consorzio i natanti che recano sulla licenza di pesca i sistemi esclusi dalla piccola pesca artigianale cosi' come definita nell'art. 1 del presente decreto. 3. I suddetti consorzi sono promossi e coordinati da una o piu' organizzazioni di categoria della pesca rappresentate a livello nazionale, o loro emanazioni regionali. 4. Gli enti di gestione in parola possono operare sui litorali corrispondenti ai compartimenti marittimi o ai confini regionali per le acque interne (laghi, fiumi, lagune). Nel caso di laghi compresi in piu' regioni o di aree marine utilizzate da imprese i cui natanti siano iscritti a compartimenti contigui, e' consentito costituire un unico consorzio tra i compartimenti interessati. 5. I consorzi di cui al presente articolo possono stipulare polizze assicurative collettive.