Art. 3.
  1.   I  consorzi  di  cui  all'articolo  precedente  devono  essere
costituiti   da   imprese  che  rappresentino  almeno  il  70%  delle
imbarcazioni da pesca che esercitano la piccola pesca artigianale nel
territorio di competenza.
  2.  Non  possono  partecipare  alla  costituzione  del  consorzio i
natanti  che  recano  sulla  licenza di pesca i sistemi esclusi dalla
piccola  pesca  artigianale  cosi'  come  definita  nell'art.  1  del
presente decreto.
  3.  I  suddetti  consorzi  sono promossi e coordinati da una o piu'
organizzazioni  di  categoria  della  pesca  rappresentate  a livello
nazionale, o loro emanazioni regionali.
  4.  Gli  enti  di  gestione  in parola possono operare sui litorali
corrispondenti  ai compartimenti marittimi o ai confini regionali per
le  acque  interne (laghi, fiumi, lagune). Nel caso di laghi compresi
in  piu' regioni o di aree marine utilizzate da imprese i cui natanti
siano  iscritti a compartimenti contigui, e' consentito costituire un
unico consorzio tra i compartimenti interessati.
  5. I consorzi di cui al presente articolo possono stipulare polizze
assicurative collettive.