Art. 4. 1. I consorzi di cui al precedente articolo hanno le seguenti finalita': a) redigere e applicare un piano di gestione delle risorse e degli specchi acquei, anche differenziato in base alle specificita' locali, con l'ausilio della ricerca, nel rispetto della normativa vigente e sentite le altre categorie di pescatori o altri enti operanti nella fascia costiera, provvedendo anche al controllo del rispetto delle norme di autoregolamentazione; b) svolgere l'attivita' di guardiania e di sorveglianza. A tal fine, i soggetti ad esse preposte, assumono la qualifica di agenti giurati di cui alla legge n. 963 del 1965 e successive modificazioni; c) promuovere iniziative atte ad eliminare le conflittualita' con le altre attivita' di pesca che vengono esercitate nell'area interessata; d) sviluppare strutture di supporto a terra dell'attivita' di produzione (piccoli mercati ittici, centri di raccolta e stoccaggio del prodotto, mezzi di trasporto ecc.); e) promuovere iniziative di valorizzazione della qualita' del pescato degli associati; f) predisporre e realizzare, anche in accordo con le autorita' e le amministrazioni locali, progetti pilota di particolare significato territoriale o generale (impianti di maricoltura, barriere artificiali per la protezione della fascia costiera, iniziative di ripopolamento attivo, ecc.) da finanziare con fondi strutturali della pesca dell'Agenda 2000 o della legge n. 41 del 1982; g) partecipare con un proprio rappresentante, in qualita' di invitato, agli incontri promossi presso tutte le sedi locali in cui si affrontano problemi riguardanti la gestione della fascia costiera.