Art. 4.
  1. I  consorzi  di  cui  al  precedente  articolo hanno le seguenti
finalita':
    a) redigere  e  applicare  un  piano  di gestione delle risorse e
degli  specchi  acquei, anche differenziato in base alle specificita'
locali,  con  l'ausilio  della  ricerca, nel rispetto della normativa
vigente  e  sentite  le  altre  categorie  di  pescatori o altri enti
operanti  nella  fascia  costiera, provvedendo anche al controllo del
rispetto delle norme di autoregolamentazione;
    b) svolgere  l'attivita'  di  guardiania e di sorveglianza. A tal
fine,  i  soggetti  ad esse preposte, assumono la qualifica di agenti
giurati di cui alla legge n. 963 del 1965 e successive modificazioni;
    c) promuovere iniziative atte ad eliminare le conflittualita' con
le   altre  attivita'  di  pesca  che  vengono  esercitate  nell'area
interessata;
    d) sviluppare  strutture  di  supporto  a terra dell'attivita' di
produzione  (piccoli  mercati ittici, centri di raccolta e stoccaggio
del prodotto, mezzi di trasporto ecc.);
    e) promuovere  iniziative  di  valorizzazione  della qualita' del
pescato degli associati;
    f) predisporre  e realizzare, anche in accordo con le autorita' e
le amministrazioni locali, progetti pilota di particolare significato
territoriale   o   generale   (impianti   di   maricoltura,  barriere
artificiali  per  la  protezione della fascia costiera, iniziative di
ripopolamento attivo, ecc.) da finanziare con fondi strutturali della
pesca dell'Agenda 2000 o della legge n. 41 del 1982;
    g) partecipare  con  un  proprio  rappresentante,  in qualita' di
invitato,  agli  incontri promossi presso tutte le sedi locali in cui
si affrontano problemi riguardanti la gestione della fascia costiera.