Art. 5. 1. Al fine di incentivare le imprese di pesca ad aderire ai consorzi, gli associati dell'ente hanno la priorita' nelle domande di finanziamento individuali previste dal successivo art. 8, purche' queste siano coerenti con il programma di gestione del consorzio stesso. 2. Nel caso di interventi gestionali (barriere artificiali per il ripopolamento e la protezione della fascia costiera, zone demaniali per ripopolamento e produzione, pesca-turismo ecc.) che i consorzi contribuiranno a realizzare, ove necessario insieme ad istituti di ricerca riconosciuti, la pesca e lo svolgimento delle altre attivita' in tale contesto sono consentite solo alle imprese che fanno parte del consorzio.