Art. 5.
  1.  Al  fine  di  incentivare  le  imprese  di  pesca ad aderire ai
consorzi, gli associati dell'ente hanno la priorita' nelle domande di
finanziamento  individuali  previste  dal  successivo art. 8, purche'
queste  siano  coerenti  con  il  programma di gestione del consorzio
stesso.
  2.  Nel  caso di interventi gestionali (barriere artificiali per il
ripopolamento  e  la protezione della fascia costiera, zone demaniali
per  ripopolamento  e  produzione, pesca-turismo ecc.) che i consorzi
contribuiranno  a  realizzare,  ove necessario insieme ad istituti di
ricerca riconosciuti, la pesca e lo svolgimento delle altre attivita'
in  tale  contesto  sono consentite solo alle imprese che fanno parte
del consorzio.