Art. 6.
  1.  L'importo totale da corrispondere agli enti di gestione, pari a
lire  10.000  milioni,  e'  ripartito  in maniera proporzionale tra i
consorzi,  avuto  riguardo  al  numero  delle  unita'  in possesso di
licenza  di  pesca  o  documento  equivalente  ad  essi  aderenti. La
dotazione  massima  prevista  per  ciascun  consorzio non puo' essere
superiore a 200 milioni.
  2.  Una parte della suddetta dotazione potra' essere utilizzata per
finanziare  l'avviamento del consorzio, per sostenere le spese per il
coordinamento  per  il  primo anno, per consulenze e/o collaborazione
scientifiche   di   un   ente   di   ricerca   riconosciuto   per  la
predisposizione del piano di gestione. L'importo massimo previsto per
questa  fase e' di lire 60 milioni per ciascun consorzio. Nel caso di
Consorzi  che  comprendano  piu' compartimenti, sara' corrisposta una
cifra equivalente al numero dei compartimenti inclusi.
  3.  La quota residua e' destinata alla progettazione e/o attuazione
di   interventi   diretti   alle   comunita'   di  pescatori,  dietro
presentazione di proposte da parte degli Enti di gestione. A tal fine
verra' data la priorita' a:
    a) interventi   per   la  salvaguardia  del  settore  diretti  ad
incrementare  le risorse costiere e ad integrare l'attivita' di pesca
mediante  l'installazione  sia  di barriere artificiali ai fini della
protezione  della  fascia costiera e dell'accrescimento delle risorse
alieutiche,  sia  di  impianti  di  maricoltura;  ovvero  volti  alla
concessione  di contributi, nella misura del 50%, per la creazione di
forme assicurative a copertura dei danni provocati da altre attivita'
che hanno luogo nella fascia costiera;
    b) interventi strutturali consistenti in progettazione di piccole
strutture  per l'approdo e di centri di raccolta e di depurazione del
prodotto,  cogestiti  da  cooperative  e  singole imprese; contributi
globali  per  la  realizzazione di piccole strutture mercatali per la
vendita del pescato nel rispetto della normativa sanitaria, strutture
coperte  per  la sistemazione e manutenzione degli attrezzi, mezzi di
trasporto del prodotto, ecc.