Art. 6. 1. L'importo totale da corrispondere agli enti di gestione, pari a lire 10.000 milioni, e' ripartito in maniera proporzionale tra i consorzi, avuto riguardo al numero delle unita' in possesso di licenza di pesca o documento equivalente ad essi aderenti. La dotazione massima prevista per ciascun consorzio non puo' essere superiore a 200 milioni. 2. Una parte della suddetta dotazione potra' essere utilizzata per finanziare l'avviamento del consorzio, per sostenere le spese per il coordinamento per il primo anno, per consulenze e/o collaborazione scientifiche di un ente di ricerca riconosciuto per la predisposizione del piano di gestione. L'importo massimo previsto per questa fase e' di lire 60 milioni per ciascun consorzio. Nel caso di Consorzi che comprendano piu' compartimenti, sara' corrisposta una cifra equivalente al numero dei compartimenti inclusi. 3. La quota residua e' destinata alla progettazione e/o attuazione di interventi diretti alle comunita' di pescatori, dietro presentazione di proposte da parte degli Enti di gestione. A tal fine verra' data la priorita' a: a) interventi per la salvaguardia del settore diretti ad incrementare le risorse costiere e ad integrare l'attivita' di pesca mediante l'installazione sia di barriere artificiali ai fini della protezione della fascia costiera e dell'accrescimento delle risorse alieutiche, sia di impianti di maricoltura; ovvero volti alla concessione di contributi, nella misura del 50%, per la creazione di forme assicurative a copertura dei danni provocati da altre attivita' che hanno luogo nella fascia costiera; b) interventi strutturali consistenti in progettazione di piccole strutture per l'approdo e di centri di raccolta e di depurazione del prodotto, cogestiti da cooperative e singole imprese; contributi globali per la realizzazione di piccole strutture mercatali per la vendita del pescato nel rispetto della normativa sanitaria, strutture coperte per la sistemazione e manutenzione degli attrezzi, mezzi di trasporto del prodotto, ecc.