Art. 7. 1. I consorzi devono sottoporre, per l'approvazione, il programma di attivita' con le relative voci di spesa e gli interventi progettuali previsti, al comitato di gestione di cui all'art. 3 della legge n. 41 del 1982. 2. I piani di gestione proposti dai consorzi, dopo l'approvazione da parte del comitato di cui al comma precedente, diventano vincolanti per tutti gli operatori del settore per mezzo di apposita ordinanza emessa dall'amministrazione competente. 3. I consorzi realizzano gli interventi proposti nel programma entro il 31 dicembre 2000, salvo proroga concessa dall'amministrazione secondo la procedura del presente articolo.