Art. 7.
  1.  I  consorzi devono sottoporre, per l'approvazione, il programma
di  attivita'  con  le  relative  voci  di  spesa  e  gli  interventi
progettuali previsti, al comitato di gestione di cui all'art. 3 della
legge n. 41 del 1982.
  2.  I  piani di gestione proposti dai consorzi, dopo l'approvazione
da   parte  del  comitato  di  cui  al  comma  precedente,  diventano
vincolanti  per tutti gli operatori del settore per mezzo di apposita
ordinanza emessa dall'amministrazione competente.
  3.  I  consorzi  realizzano  gli  interventi proposti nel programma
entro     il     31 dicembre    2000,    salvo    proroga    concessa
dall'amministrazione secondo la procedura del presente articolo.