Art. 8. 1. La parte residua dello stanziamento previsto dalla legge n. 164 del 1998, ammontante ad una quota minima di circa 2.000 milioni, a cui andranno aggiunti eventuali residui delle fasi precedenti, verra' utilizzata per promuovere la costituzione di un fondo a beneficio degli esercenti la piccola pesca artigianale al fine di consentire agli imprenditori della piccola pesca di accedere a contributi diretti. 2. I contributi alle imprese previsti dal precedente comma hanno la finalita' di incentivare l'ammodernamento tecnologico e verranno concessi, dietro presentazione della documentazione che attesti la realizzazione delle opere o la fornitura delle strumentazioni, nella seguente misura: a) risistemazione e miglioramento dei natanti, nella misura massima del 50% del costo totale e, comunque, per un importo non superiore a 10 milioni; b) strumentazione di bordo (radar, ecoscandaglio ecc.), nella misura massima del 50% del costo totale e, comunque, per un importo non superiore a 5 milioni; c) attrezzature di bordo (verricello salpareti, salpaparangali ecc.), con l'esclusione degli attrezzi da pesca, nella misura massima del 50% del costo totale e, comunque, per un importo non superiore a 5 milioni. 3. Verra' data priorita' di accesso ai suddetti contributi alle domande ritenute idonee dai consorzi precedentemente definiti. 4. Non possono accedere ai contributi del presente articolo le imprese che provengono da altri settori o che abbiano gia' beneficiato di altre agevolazioni per la riconversione (ex spadare e ex draghe idrauliche).