Art. 8.
  1.  La parte residua dello stanziamento previsto dalla legge n. 164
del  1998,  ammontante  ad una quota minima di circa 2.000 milioni, a
cui andranno aggiunti eventuali residui delle fasi precedenti, verra'
utilizzata  per  promuovere  la  costituzione di un fondo a beneficio
degli  esercenti  la  piccola pesca artigianale al fine di consentire
agli  imprenditori  della  piccola  pesca  di  accedere  a contributi
diretti.
  2. I contributi alle imprese previsti dal precedente comma hanno la
finalita'  di  incentivare  l'ammodernamento  tecnologico  e verranno
concessi,  dietro  presentazione  della documentazione che attesti la
realizzazione  delle opere o la fornitura delle strumentazioni, nella
seguente misura:
    a) risistemazione  e  miglioramento  dei  natanti,  nella  misura
massima  del  50%  del  costo  totale e, comunque, per un importo non
superiore a 10 milioni;
    b) strumentazione  di  bordo  (radar,  ecoscandaglio ecc.), nella
misura  massima  del 50% del costo totale e, comunque, per un importo
non superiore a 5 milioni;
    c) attrezzature  di  bordo  (verricello salpareti, salpaparangali
ecc.), con l'esclusione degli attrezzi da pesca, nella misura massima
del  50% del costo totale e, comunque, per un importo non superiore a
5 milioni.
  3.  Verra'  data  priorita'  di accesso ai suddetti contributi alle
domande ritenute idonee dai consorzi precedentemente definiti.
  4.  Non  possono  accedere  ai  contributi del presente articolo le
imprese   che   provengono  da  altri  settori  o  che  abbiano  gia'
beneficiato  di altre agevolazioni per la riconversione (ex spadare e
ex draghe idrauliche).