Art. 9.
  1.  Ai  finanziamenti  relativi  allo  stanziamento  di  lire 3.000
milioni  previsto dalla legge n. 164/1998 possono accedere le imprese
di  pesca  residenti  ed  operanti  in comuni compresi in aree marine
protette  o  in  zone costiere di parchi nazionali approvati ai sensi
della  legge  n.  979/1982  e della legge n. 394/1991 che comprendano
zone di pesca e ove esistano vincoli riguardanti l'attivita' di pesca
nonche' le imprese di pesca residenti ed operanti in aree che abbiano
gia' costituito un Ente di gestione ai sensi della legge n. 394/1991.
  2. Nelle aree di cui al comma precedente, gli interventi prioritari
sono quelli proposti per la generalita' del territorio.
  3.  Le  misure  di  cui  al  punto  1  del presente articolo non si
applicano  alle  imprese  operanti  nelle  aree  in  cui  siano state
istituite zone di tutela biologica.