Art. 9. 1. Ai finanziamenti relativi allo stanziamento di lire 3.000 milioni previsto dalla legge n. 164/1998 possono accedere le imprese di pesca residenti ed operanti in comuni compresi in aree marine protette o in zone costiere di parchi nazionali approvati ai sensi della legge n. 979/1982 e della legge n. 394/1991 che comprendano zone di pesca e ove esistano vincoli riguardanti l'attivita' di pesca nonche' le imprese di pesca residenti ed operanti in aree che abbiano gia' costituito un Ente di gestione ai sensi della legge n. 394/1991. 2. Nelle aree di cui al comma precedente, gli interventi prioritari sono quelli proposti per la generalita' del territorio. 3. Le misure di cui al punto 1 del presente articolo non si applicano alle imprese operanti nelle aree in cui siano state istituite zone di tutela biologica.