L'ASSESSORE ai beni culturali, ambientali e pubblica istruzione Visto lo statuto della regione siciliana; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichita' e belle arti; Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70; Vista la legge regionale 1o agosto 1977, n. 80; Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116; Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche; Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357; Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431; Visto il D.A. n. 5006 del 7 gennaio 1995 con il quale e' stata ricostituita per il quadriennio 1995/99 la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa; Esaminati i verbali del 1o giugno 1998, 26 giugno 1998 e 23 luglio 1998 con i quali la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, parte delle aree urbane del comune di Pozzallo; Accertato che i suddetti verbali sono stati pubblicati all'albo del comune di Pozzallo dal 1o ottobre 1998 al 31 dicembre 1998 e depositati nella segreteria del comune stesso per il periodo prescritto dalla legge n. 1497/1939; Vista la nota n. 8426/848/98/1 dell'11 novembre 1998 dell'ufficio tecnico erariale di Ragusa, con la quale si comunica che nell'area oggetto della proposta di vincolo paesaggistico non esistono localita' riconosciute come stazioni di soggiorno di cui all'art. 13 della legge n. 1497/1939, bensi' ricadono le pertinenze demaniali appresso indicate: Beni patrimoniali dello Stato. 1) Scheda n. 77: Arenile a sud-ovest dell'abitato, della superficie di circa mq 8380,60. Ubicato in localita' Raganzino e' riportato in catasto alla partita n. 945, foglio 18, particella 210, 211, 212, 234, 236, ed aree gia' destinate a sedi stradali. Utilizzato in parte dal comune di Pozzallo, unitamente alle aree patrimoniali limitrofe, e' in atto sistemato a viabilita', piazzette pavimentate con mattonelle di asfalto ed alberate e bambinopoli. Sulla predetta area patrimoniale insiste, altresi', un chiosco in muratura della superficie di circa mq 20. 2) Scheda n. 62: arenile a sud-ovest dell'abitato, della superficie di circa mq 760. Ubicato in localita' Raganzino, via Studi, e' riportato in catasto alla partita n. 945, foglio 18, particella 235. Il predetto compendio e' utilizzato dal comune di Pozzallo unitamente alle aree patrimoniali limitrofe, ed in atto sistemato a piazzetta, pavimentata con mattonelle di asfalto ed alberata ai lati. 3) Scheda n. 156: Arenile ad est dell'abitato, della superficie di mq 1.233. Ubicato lungo il litorale Pietre Nere a fronte della via Mario Rapisardi e' riportato in catasto alla partita n. 945, foglio 16, particella 593 e foglio 14, particella 982; quest'ultima interessata solo in parte dalla proposta di vincolo de quo. Utilizzato dal comune di Pozzallo per ampliamento di sedi stradali, e' in atto sistemato a marciapiede e verde pubblico. Demanio pubblico marittimo. Arenile demaniale riportato in catasto alla partita n. 227 in ditta: Demanio dello Stato ramo marina mercantile: foglio 14, particella 522 - porzione; foglio 16, particella 562; foglio 17, particelle 945, 947, 978; foglio 18, particella 46 - porzione. Viste le opposizioni alla proposta di vincolo paesaggistico di parte delle aree urbane del comune di Pozzallo, che sono pervenute nei termini e precisamente: 1) osservazioni presentate da alcuni consiglieri nella seduta del consiglio comunale di Pozzallo del 10 dicembre 1998, nel corso della quale e' stato osservato che la nuova proposta di vincolo sulle aree urbane di Pozzallo ha accolto in parte le osservazioni e opposizioni presentate dal comune in occasione della prima proposta di vincolo, ma la commissione BB.NN.PP., pur diminuendo l'area da vincolare, ha "ingabbiato" ancora gran parte del centro urbano di Pozzallo. Inoltre si manifestano perplessita' circa la composizione dell'attuale commissione BB.NN.PP., alle riunioni della quale dovrebbe partecipare di diritto il sindaco, cosi' come previsto dall'art. 2 della legge n. 1497/1939. A questo riguardo, nel dibattito e' stato affermato che la composizione della commissione e' legittima, perche' conforme al dettato del decreto del Presidente della Repubblica n. 805/1975, che ha modificato l'art. 2 della legge n. 1497/1939. E' stato anche sostenuto che la nuova proposta di vincolo paesaggistico e' abbastanza razionale, in quanto la soprintendenza ha in tal modo cercato di recepire le reali esigenze del paese, dell'amministrazione e delle forze sociali e politiche, che in occasione della precedente proposta di vincolo, poi rigettata dall'amministrazione regionale, si erano fatte portavoce di una vibrata protesta; e' quindi preferibile instaurare un dialogo schietto e sereno con la soprintendenza, perche' il vero problema da affrontare non e' tanto quello del vincolo in se', quanto la sua gestione, che va regolamentata. In tal senso bisognerebbe stilare un protocollo di intesa con la soprintendenza che disciplini la gestione del vincolo paesaggistico. Su tale protocollo di intesa e' intervenuto anche il sindaco di Pozzallo, che con nota n. 25065 del 30 dicembre 1998 ha articolatamente rappresentato le modalita' di un rapporto comune finalizzato alla gestione della tutela paesistica dell'area in esame e i contenuti della stessa, riportati alle varie tipologie edilizie degli interventi da realizzare; 2) sig. Gerratana Giuseppe, che con nota dell'11 dicembre 1998 fa presente di essere proprietario di un'area urbana, ancora inedificata, annotata in catasto al foglio 13, part. 12, posta in fregio alla via Sila e confinante, tra l'altro, anche con l'area interessata dalla ex distilleria Giuffrida. Detta area, normata come z.t.o. "B" del vigente P.R.G. di Pozzallo, e' esattamente posta a confine con l'antico muro di cinta da sempre esistente a delimitazione della predetta fabbrica di alcool. Secondo l'opponente, nell'indicazione del perimetro del vincolo allegata alla proposta di cui in epigrafe, si afferma che e' sottoposta a vincolo paesaggistico "la fabbrica di alcool di via Mazzini e tutta l'area di pertinenza compresa tra via Mazzini, l'area delle Ferrovie dello Stato e il muro di cinta originario per richiudere nuovamente in via Mazzini", mentre nella tavola di visualizzazione del vincolo, in difformita' a quanto sopra spiegato la linea verde identificativa del perimetro dell'area in questione non segue il muro di cinta originario, ma ingloba, per evidente errore materiale, anche l'area sopra descritta. Stante la divergenza riscontrabile tra la descrizione del perimetro e la sua visualizzazione si fa anche osservare che la prima, laddove fa riferimento all'andamento del muro di cinta della distilleria appare logica e razionale, mentre la seconda che ricomprende all'interno dell'area da assoggettare a vincolo anche un'area diversa ed estranea appare oltretutto non sorretta da alcuna ragione. Per quanto sopra, non essendo l'area di proprieta' dell'esponente, cosi' come descritta, una pertinenza della fabbrica di alcool, ne' trovandosi ubicata all'interno del muro di cinta originario della fabbrica stessa, si chiede che si provveda alla correzione degli elaborati grafici, cosi' che risulti anche graficamente l'estraneita' dell'area in esame alla zona per la quale e' stato proposto il vincolo ex legge n. 1497/1939. Viste le controdeduzioni alle opposizioni rese dalla soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Ragusa, che, con nota n. 1977 del 21 giugno 1999, ha rilevato che le argomentazioni dell'amministrazione comunale di Pozzallo non sono una formale opposizione al vincolo, ma si risolvono in un dibattito del consiglio comunale del comune di Pozzallo circa la proposta della commissione provinciale BB.NN.PP. di Ragusa. Il consiglio comunale di Pozzallo ha auspicato migliori momenti di dialogo con la soprintendenza riconducibili alla stipula di un apposito protocollo di intesa, che disciplini (con i contenuti esplicitati dal sindaco di Pozzallo) la gestione del vincolo paesaggistico, la cui legittimita' non viene in sostanza revocata in dubbio. In realta', nel sistema della legge n. 1497/1939, l'imposizione del vincolo paesaggistico non si risolve nella proibizione assoluta di qualsiasi attivita' nella zona interessata, ma determina soltanto l'onere di sottoporre il progetto all'esame della soprintendenza per la necessaria preventiva autorizzazione, onde far verificare all'autorita' a cio' deputata la compatibilita' o meno di una determinata iniziativa con la conservazione del patrimonio ambientale tutelato dalla legge (T.A.R. Toscana, 24 dicembre 1982, n. 414, T.A.R., 1983, I, 613; T.A.R. Umbria, 18 aprile 1985, n. 90, T.A.R., 1985, I, 2341). Da cio' discende che e' la stessa legge a porre le basi di un dialogo tra l'ente preposto alla gestione del vincolo e tutti coloro che sono interessati alla sua pratica applicazione, attuando, per quanto possibile, quel contemperamento previsto dall'art. 9, primo comma, del regio decreto n. 1357/1940. Per tale motivo le preoccupazioni manifestate dai consiglieri comunali di Pozzallo appaiono del tutto prive di fondamento. Si conferma che con l'entrata in vigore dell'art. 31, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 805/1975, non ha piu' ragione di essere la convocazione del sindaco alle riunioni della commissione BB.NN.PP., precedentemente prevista dall'art. 2 della legge n. 1497/1939. Per quanto concerne l'osservazione presentata dal sig. Giuseppe Gerratana si rappresenta che l'area proprieta' del Gerratana e' ricompresa nella zona da assoggettare a vincolo, perche' da un sopralluogo recentemente effettuato da parte del personale tecnico della soprintendenza, e' emerso chiaramente che la proprieta' in questione costituiva una via d'accesso laterale al cortile interno della fabbrica, come ben puo' evincersi dalla planimetria catastale, e dall'esistenza di un muro in blocchi di calcare a chiusura del varco, di recente realizzazione, che non fa venir meno il rapporto pertinenziale tra la fabbrica e i corpi di fabbrica perimetrali, che sono realizzati con la stessa tecnica costruttiva e gli stessi materiali del muro di cinta della fabbrica. Ritenuto che le motivazioni riportate nei succitati verbali e nella relazione tecnica allegata alla proposta di vincolo sono congrue e sufficienti e testimoniano pienamente la sussistenza di un ambiente urbano singolare, che presenta tutti i requisiti per essere oggetto di mirate forme di tutela che impediscano all'area in questione e ai suoi valori di subire alterazioni di degrado irreversibili; Rilevato che la perimetrazione dell'area da vincolare riportata nel verbale del 23 luglio 1998 necessita di alcune specificazioni e chiarimenti atti a correggere alcuni errori materiali che, peraltro, non inficiano la validita' della proposta medesima; Rilevato altresi' che dall'esame dei verbali delle sedute della suddetta commissione contenenti la proposta di vincolo paesaggistico di parte delle aree urbane di Pozzallo, si sono riscontrate alcune incongruenze che, pero', non invalidano la proposta medesima cosi' come esplicitata nei verbali della commissione anzidetta datati 1o giugno 1998, 26 giugno 1998 e 23 luglio 1998, i quali, insieme alla relazione tecnica, formano parte integrante e sostanziale del presente decreto; Rilevato, in particolare che nella descrizione della perimetrazione di cui al verbale del 23 luglio 1998 si legge che "E' sottoposto, altresi' al vincolo paesaggistico in questione la fabbrica di alcool di via Mazzini e tutta l'area di pertinenza ...." senza che sia specificata alcuna motivazione che sorregga detta proposta; Rilevato, altresi', che nel verbale di sopralluogo del 26 giugno 1998 la commissione ha manifestato la volonta' di non sottoporre a vincolo paesaggistico la zona circostante la "Villa Tedeschi", mentre nella successiva seduta del 23 luglio 1998 viene espressa al contrario la volonta' di dichiarare il notevole interesse paesaggistico della stessa area, dando luogo pertanto ad un'evidente contraddizione interna del deliberato, in quanto non e' dato, senza un'espressa specifica motivazione (assente nei verbali delle sedute suddette), assumere determinazioni contrastanti con l'iter logico procedimentale, seguito dall'organo collegiale, cosi' come risulta dall'insieme delle sedute tenute dalla commissione BB.NN.PP. di Ragusa; Ritenuto pertanto che l'assenza di motivazioni e la contraddizione interna sopra rilevate viziano di eccesso di potere per difetto di motivazione la proposta della commissione nelle parti sopra specificate; Ritenuto che tali vizi non si riverberano sul resto delle determinazioni assunte nella proposta, che sono sorrette da autonoma, specifica e idonea motivazione (vitiantur sed non vitiant). Ritenuto per le superiori ragioni, di dovere integrare e rettificare la proposta di vincolo paesistico in questione formulata dalla commissione, eliminando dalla stessa quelle parti che si palesano viziate e confermando per il resto la dichiarazione di notevole interesse paesaggistico delle aree urbane di Pozzallo; Ritenuto dunque di dovere integrare ed emendare la perimetrazione dell'area suddetta, che viene come segue modificata, riproducendo altresi' l'elaborato grafico esplicativo, che nella forma corretta si allega al presente decreto, come sua parte integrante e sostanziale segnata di lettera "A" il perimetro di vincolo ha inizio dalla battigia allo sbocco del canale prosegue fino all'incrocio tra via dell'Arno e lungomare Pietre Nere. Percorre via dell'Arno e poi via Torino in direzione nord-ovest fino all'incrocio con via Napoli, il cui percorso segue in direzione sud-ovest fino a via Fiore. Prosegue in direzione sud, comprendendo tutte le costruzioni sul confine destro della spiaggia Raganzino fino alla battigia; Ritenuto, per quanto sopra esposto, che l'osservazione sollevata dal sig. Giuseppina Gerratana rimane assorbita e accolta dalla modifica apportata dalla proposta di vincolo in esame non essendo tra l'altro possibile integrare la motivazione di un atto amministrativo, qual e' la proposta di vincolo paesaggistico, mediante strumenti formati o prodotti dopo la data dell'atto, cosi' come sono il sopralluogo effettuato dalla soprintendenza nell'area della fabbrica di alcool o la planimetria catastale rilasciata; mentre gli argomenti forniti dal consiglio comunale di Pozzallo e dalla sua amministrazione comunale non incidono sulla legittimita' della proposta, anche se contengono motivate istanze rivolte ad una migliore applicazione della tutela paesistica nell'area urbana, alle quali la competente soprintendenza non manchera' di apprestare la dovuta attenzione; Considerato, quindi, nel confermare, con le modifiche sopra esplicitate, la proposta di vincolo in argomento e di dovere quindi fare proprie le motivazioni espresse nella proposta avanzata dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ragusa nei verbali delle sedute del 1o giugno 1998, 26 giugno 1998 e 23 luglio 1998 e nella relazione tecnica, documenti ai quali si rimanda e le cui copie sono allegate al presente decreto sub. "B", "C" e "D"; Ritenuto pertanto che ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, che suggeriscono l'opportunita' di sottoporre a vincolo paesaggistico parte delle aree urbane del comune di Pozzallo, in base alla proposta della commissione per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa, di cui ai verbali sopra indicati, alla relazione tecnica e alla perimetrazione come sopra descritta, che ha il suo riscontro cartografico nella planimetria sub. "A"; Rilevato che l'apposizione del vincolo comporta soltanto l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente soprintendenza BB.CC.AA., per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa; Decreta: Art. 1. Per le motivazioni espresse in premessa, l'area comprendente "parte delle aree urbane del comune di Pozzallo", descritta come in premessa la cui perimetrazione e' riportata nella planimetria sub. "A", che insieme ai verbali del 1o giugno 1998, 26 giugno 1998 e 23 luglio 1998 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa e alla relazione tecnica forma parte integrante del presente decreto, e' dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.