L'ASSESSORE
                    ai beni culturali, ambientali
                        e pubblica istruzione
  Visto lo statuto della regione siciliana;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n.
637,   recante  norme  di  attuazione  dello  statuto  della  regione
siciliana  in  materia di tutela del paesaggio, di antichita' e belle
arti;
  Visto  il  testo  unico  delle leggi sull'ordinamento del governo e
dell'amministrazione  della regione siciliana, approvato con D.P.Reg.
28 febbraio 1979, n. 70;
  Vista la legge regionale 1o agosto 1977, n. 80;
  Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
  Vista  la  legge  29 giugno  1939,  n. 1497, sulla protezione delle
bellezze naturali e panoramiche;
  Visto  il  regolamento  di esecuzione della predetta legge n. 1497,
approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
  Visto  il  D.A.  n.  5006  del 7 gennaio 1995 con il quale e' stata
ricostituita  per  il  quadriennio 1995/99 la commissione provinciale
per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa;
  Esaminati  i verbali del 1o giugno 1998, 26 giugno 1998 e 23 luglio
1998  con  i  quali  la  commissione  provinciale per la tutela delle
bellezze naturali e panoramiche di Ragusa ha proposto di sottoporre a
vincolo  paesaggistico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497,
parte delle aree urbane del comune di Pozzallo;
  Accertato che i suddetti verbali sono stati pubblicati all'albo del
comune  di  Pozzallo  dal  1o ottobre  1998  al  31 dicembre  1998  e
depositati   nella  segreteria  del  comune  stesso  per  il  periodo
prescritto dalla legge n. 1497/1939;
  Vista  la  nota n. 8426/848/98/1 dell'11 novembre 1998 dell'ufficio
tecnico  erariale  di  Ragusa, con la quale si comunica che nell'area
oggetto   della   proposta  di  vincolo  paesaggistico  non  esistono
localita'  riconosciute come stazioni di soggiorno di cui all'art. 13
della  legge  n.  1497/1939,  bensi' ricadono le pertinenze demaniali
appresso indicate:
Beni patrimoniali dello Stato.
  1) Scheda n. 77: Arenile a sud-ovest dell'abitato, della superficie
di  circa  mq 8380,60. Ubicato in localita' Raganzino e' riportato in
catasto  alla  partita  n.  945, foglio 18, particella 210, 211, 212,
234, 236, ed aree gia' destinate a sedi stradali.
  Utilizzato  in  parte  dal comune di Pozzallo, unitamente alle aree
patrimoniali  limitrofe, e' in atto sistemato a viabilita', piazzette
pavimentate  con  mattonelle  di  asfalto  ed alberate e bambinopoli.
Sulla  predetta  area  patrimoniale  insiste, altresi', un chiosco in
muratura della superficie di circa mq 20.
  2) Scheda n. 62: arenile a sud-ovest dell'abitato, della superficie
di circa mq 760.
  Ubicato  in localita' Raganzino, via Studi, e' riportato in catasto
alla partita n. 945, foglio 18, particella 235.
  Il   predetto  compendio  e'  utilizzato  dal  comune  di  Pozzallo
unitamente  alle  aree patrimoniali limitrofe, ed in atto sistemato a
piazzetta, pavimentata con mattonelle di asfalto ed alberata ai lati.
  3)  Scheda n. 156: Arenile ad est dell'abitato, della superficie di
mq 1.233.
  Ubicato  lungo  il  litorale  Pietre  Nere a fronte della via Mario
Rapisardi  e'  riportato  in  catasto alla partita n. 945, foglio 16,
particella  593 e foglio 14, particella 982; quest'ultima interessata
solo in parte dalla proposta di vincolo de quo.
  Utilizzato dal comune di Pozzallo per ampliamento di sedi stradali,
e' in atto sistemato a marciapiede e verde pubblico.
Demanio pubblico marittimo.
  Arenile  demaniale  riportato  in  catasto  alla  partita n. 227 in
ditta:
  Demanio dello Stato ramo marina mercantile:
    foglio 14, particella 522 - porzione;
    foglio 16, particella 562;
    foglio 17, particelle 945, 947, 978;
    foglio 18, particella 46 - porzione.
  Viste  le  opposizioni  alla  proposta  di vincolo paesaggistico di
parte  delle  aree  urbane del comune di Pozzallo, che sono pervenute
nei termini e precisamente:
    1) osservazioni presentate da alcuni consiglieri nella seduta del
consiglio  comunale di Pozzallo del 10 dicembre 1998, nel corso della
quale  e' stato osservato che la nuova proposta di vincolo sulle aree
urbane  di Pozzallo ha accolto in parte le osservazioni e opposizioni
presentate  dal  comune in occasione della prima proposta di vincolo,
ma  la  commissione BB.NN.PP., pur diminuendo l'area da vincolare, ha
"ingabbiato" ancora gran parte del centro urbano di Pozzallo.
  Inoltre   si   manifestano   perplessita'   circa  la  composizione
dell'attuale   commissione   BB.NN.PP.,  alle  riunioni  della  quale
dovrebbe  partecipare  di  diritto  il  sindaco,  cosi' come previsto
dall'art. 2 della legge n. 1497/1939.
  A  questo  riguardo,  nel  dibattito  e'  stato  affermato  che  la
composizione  della  commissione  e'  legittima,  perche' conforme al
dettato  del decreto del Presidente della Repubblica n. 805/1975, che
ha  modificato  l'art.  2  della  legge  n. 1497/1939. E' stato anche
sostenuto   che   la  nuova  proposta  di  vincolo  paesaggistico  e'
abbastanza  razionale,  in  quanto  la  soprintendenza ha in tal modo
cercato di recepire le reali esigenze del paese, dell'amministrazione
e  delle forze sociali e politiche, che in occasione della precedente
proposta di vincolo, poi rigettata dall'amministrazione regionale, si
erano  fatte portavoce di una vibrata protesta; e' quindi preferibile
instaurare  un  dialogo  schietto  e  sereno  con  la soprintendenza,
perche'  il  vero  problema  da  affrontare  non  e' tanto quello del
vincolo  in se', quanto la sua gestione, che va regolamentata. In tal
senso   bisognerebbe   stilare   un   protocollo  di  intesa  con  la
soprintendenza che disciplini la gestione del vincolo paesaggistico.
  Su  tale  protocollo  di  intesa e' intervenuto anche il sindaco di
Pozzallo,   che   con   nota   n.   25065  del  30 dicembre  1998  ha
articolatamente  rappresentato  le  modalita'  di  un rapporto comune
finalizzato  alla gestione della tutela paesistica dell'area in esame
e  i  contenuti della stessa, riportati alle varie tipologie edilizie
degli interventi da realizzare;
    2) sig. Gerratana Giuseppe, che con nota dell'11 dicembre 1998 fa
presente   di   essere   proprietario   di   un'area  urbana,  ancora
inedificata,  annotata  in  catasto  al foglio 13, part. 12, posta in
fregio  alla  via  Sila  e  confinante, tra l'altro, anche con l'area
interessata  dalla ex distilleria Giuffrida. Detta area, normata come
z.t.o.  "B"  del  vigente  P.R.G. di Pozzallo, e' esattamente posta a
confine   con   l'antico   muro   di  cinta  da  sempre  esistente  a
delimitazione della predetta fabbrica di alcool.
  Secondo  l'opponente,  nell'indicazione  del  perimetro del vincolo
allegata  alla  proposta  di  cui  in  epigrafe,  si  afferma  che e'
sottoposta  a  vincolo  paesaggistico  "la  fabbrica di alcool di via
Mazzini e tutta l'area di pertinenza compresa tra via Mazzini, l'area
delle  Ferrovie  dello  Stato  e  il  muro  di  cinta  originario per
richiudere  nuovamente  in  via  Mazzini",  mentre  nella  tavola  di
visualizzazione  del  vincolo, in difformita' a quanto sopra spiegato
la  linea  verde  identificativa del perimetro dell'area in questione
non  segue  il  muro  di  cinta  originario, ma ingloba, per evidente
errore  materiale, anche l'area sopra descritta. Stante la divergenza
riscontrabile   tra   la   descrizione   del   perimetro   e  la  sua
visualizzazione  si  fa  anche  osservare  che  la  prima, laddove fa
riferimento  all'andamento del muro di cinta della distilleria appare
logica  e  razionale,  mentre  la seconda che ricomprende all'interno
dell'area da assoggettare a vincolo anche un'area diversa ed estranea
appare oltretutto non sorretta da alcuna ragione.
  Per  quanto sopra, non essendo l'area di proprieta' dell'esponente,
cosi'  come  descritta,  una pertinenza della fabbrica di alcool, ne'
trovandosi  ubicata  all'interno  del  muro di cinta originario della
fabbrica  stessa,  si  chiede  che  si provveda alla correzione degli
elaborati grafici, cosi' che risulti anche graficamente l'estraneita'
dell'area  in  esame  alla  zona  per  la  quale e' stato proposto il
vincolo ex legge n. 1497/1939.
  Viste le controdeduzioni alle opposizioni rese dalla soprintendenza
per  i  beni  culturali e ambientali di Ragusa, che, con nota n. 1977
del    21 giugno    1999,   ha   rilevato   che   le   argomentazioni
dell'amministrazione  comunale  di  Pozzallo  non  sono  una  formale
opposizione al vincolo, ma si risolvono in un dibattito del consiglio
comunale  del  comune di Pozzallo circa la proposta della commissione
provinciale BB.NN.PP. di Ragusa.
  Il  consiglio comunale di Pozzallo ha auspicato migliori momenti di
dialogo  con  la  soprintendenza  riconducibili  alla  stipula  di un
apposito  protocollo  di  intesa,  che  disciplini  (con  i contenuti
esplicitati   dal  sindaco  di  Pozzallo)  la  gestione  del  vincolo
paesaggistico,  la cui legittimita' non viene in sostanza revocata in
dubbio.
  In realta', nel sistema della legge n. 1497/1939, l'imposizione del
vincolo  paesaggistico  non  si risolve nella proibizione assoluta di
qualsiasi  attivita'  nella  zona  interessata, ma determina soltanto
l'onere  di sottoporre il progetto all'esame della soprintendenza per
la   necessaria   preventiva   autorizzazione,  onde  far  verificare
all'autorita'  a  cio'  deputata  la  compatibilita'  o  meno  di una
determinata iniziativa con la conservazione del patrimonio ambientale
tutelato  dalla  legge  (T.A.R.  Toscana,  24 dicembre  1982, n. 414,
T.A.R.,  1983,  I, 613; T.A.R. Umbria, 18 aprile 1985, n. 90, T.A.R.,
1985, I, 2341).
  Da  cio'  discende  che  e'  la  stessa legge a porre le basi di un
dialogo  tra l'ente preposto alla gestione del vincolo e tutti coloro
che  sono  interessati  alla  sua pratica applicazione, attuando, per
quanto  possibile,  quel  contemperamento previsto dall'art. 9, primo
comma,   del   regio   decreto  n.  1357/1940.  Per  tale  motivo  le
preoccupazioni  manifestate  dai  consiglieri  comunali  di  Pozzallo
appaiono del tutto prive di fondamento.
  Si  conferma che con l'entrata in vigore dell'art. 31, sesto comma,
del  decreto del Presidente della Repubblica n. 805/1975, non ha piu'
ragione  di  essere  la  convocazione del sindaco alle riunioni della
commissione  BB.NN.PP.,  precedentemente  prevista  dall'art. 2 della
legge n. 1497/1939.
  Per  quanto  concerne  l'osservazione  presentata dal sig. Giuseppe
Gerratana  si  rappresenta  che  l'area  proprieta'  del Gerratana e'
ricompresa  nella  zona  da  assoggettare  a  vincolo,  perche' da un
sopralluogo  recentemente  effettuato  da parte del personale tecnico
della  soprintendenza,  e'  emerso  chiaramente  che la proprieta' in
questione  costituiva  una  via d'accesso laterale al cortile interno
della  fabbrica, come ben puo' evincersi dalla planimetria catastale,
e  dall'esistenza  di  un  muro  in blocchi di calcare a chiusura del
varco,  di  recente  realizzazione, che non fa venir meno il rapporto
pertinenziale  tra la fabbrica e i corpi di fabbrica perimetrali, che
sono  realizzati  con  la  stessa  tecnica  costruttiva  e gli stessi
materiali del muro di cinta della fabbrica.
  Ritenuto che le motivazioni riportate nei succitati verbali e nella
relazione  tecnica  allegata  alla proposta di vincolo sono congrue e
sufficienti  e  testimoniano pienamente la sussistenza di un ambiente
urbano  singolare,  che presenta tutti i requisiti per essere oggetto
di  mirate forme di tutela che impediscano all'area in questione e ai
suoi valori di subire alterazioni di degrado irreversibili;
  Rilevato che la perimetrazione dell'area da vincolare riportata nel
verbale  del  23 luglio  1998  necessita  di  alcune specificazioni e
chiarimenti  atti a correggere alcuni errori materiali che, peraltro,
non inficiano la validita' della proposta medesima;
  Rilevato  altresi'  che  dall'esame  dei verbali delle sedute della
suddetta  commissione contenenti la proposta di vincolo paesaggistico
di  parte  delle  aree urbane di Pozzallo, si sono riscontrate alcune
incongruenze  che,  pero',  non invalidano la proposta medesima cosi'
come  esplicitata  nei  verbali  della  commissione  anzidetta datati
1o giugno  1998,  26 giugno  1998  e 23 luglio 1998, i quali, insieme
alla  relazione  tecnica,  formano parte integrante e sostanziale del
presente decreto;
  Rilevato, in particolare che nella descrizione della perimetrazione
di  cui  al  verbale  del 23 luglio 1998 si legge che "E' sottoposto,
altresi'  al vincolo paesaggistico in questione la fabbrica di alcool
di  via  Mazzini  e  tutta  l'area  di pertinenza ...." senza che sia
specificata alcuna motivazione che sorregga detta proposta;
  Rilevato,  altresi',  che  nel verbale di sopralluogo del 26 giugno
1998  la  commissione  ha manifestato la volonta' di non sottoporre a
vincolo paesaggistico la zona circostante la "Villa Tedeschi", mentre
nella   successiva  seduta  del  23 luglio  1998  viene  espressa  al
contrario   la   volonta'   di   dichiarare   il  notevole  interesse
paesaggistico  della stessa area, dando luogo pertanto ad un'evidente
contraddizione  interna  del deliberato, in quanto non e' dato, senza
un'espressa  specifica  motivazione (assente nei verbali delle sedute
suddette),  assumere  determinazioni  contrastanti  con l'iter logico
procedimentale,  seguito  dall'organo  collegiale, cosi' come risulta
dall'insieme  delle  sedute  tenute  dalla  commissione  BB.NN.PP. di
Ragusa;
  Ritenuto  pertanto che l'assenza di motivazioni e la contraddizione
interna  sopra  rilevate  viziano di eccesso di potere per difetto di
motivazione   la   proposta   della  commissione  nelle  parti  sopra
specificate;
  Ritenuto   che  tali  vizi  non  si  riverberano  sul  resto  delle
determinazioni assunte nella proposta, che sono sorrette da autonoma,
specifica e idonea motivazione (vitiantur sed non vitiant).
  Ritenuto   per   le   superiori  ragioni,  di  dovere  integrare  e
rettificare  la proposta di vincolo paesistico in questione formulata
dalla  commissione,  eliminando  dalla  stessa  quelle  parti  che si
palesano  viziate  e  confermando  per  il  resto la dichiarazione di
notevole interesse paesaggistico delle aree urbane di Pozzallo;
  Ritenuto  dunque  di dovere integrare ed emendare la perimetrazione
dell'area  suddetta,  che  viene  come segue modificata, riproducendo
altresi' l'elaborato grafico esplicativo, che nella forma corretta si
allega  al  presente decreto, come sua parte integrante e sostanziale
segnata  di  lettera  "A"  il  perimetro  di  vincolo ha inizio dalla
battigia  allo  sbocco  del canale prosegue fino all'incrocio tra via
dell'Arno  e  lungomare Pietre Nere. Percorre via dell'Arno e poi via
Torino  in  direzione nord-ovest fino all'incrocio con via Napoli, il
cui  percorso segue in direzione sud-ovest fino a via Fiore. Prosegue
in  direzione  sud,  comprendendo  tutte  le  costruzioni sul confine
destro della spiaggia Raganzino fino alla battigia;
  Ritenuto,  per  quanto  sopra esposto, che l'osservazione sollevata
dal  sig.  Giuseppina  Gerratana  rimane  assorbita  e  accolta dalla
modifica apportata dalla proposta di vincolo in esame non essendo tra
l'altro possibile integrare la motivazione di un atto amministrativo,
qual  e'  la  proposta  di  vincolo paesaggistico, mediante strumenti
formati  o  prodotti  dopo  la  data  dell'atto,  cosi'  come sono il
sopralluogo  effettuato dalla soprintendenza nell'area della fabbrica
di alcool o la planimetria catastale rilasciata; mentre gli argomenti
forniti   dal   consiglio   comunale   di   Pozzallo   e   dalla  sua
amministrazione   comunale  non  incidono  sulla  legittimita'  della
proposta,  anche  se  contengono  motivate  istanze  rivolte  ad  una
migliore  applicazione della tutela paesistica nell'area urbana, alle
quali  la  competente  soprintendenza  non manchera' di apprestare la
dovuta attenzione;
  Considerato,   quindi,  nel  confermare,  con  le  modifiche  sopra
esplicitate,  la  proposta di vincolo in argomento e di dovere quindi
fare  proprie  le  motivazioni espresse nella proposta avanzata dalla
commissione  provinciale  per  la  tutela  delle bellezze naturali di
Ragusa  nei verbali delle sedute del 1o giugno 1998, 26 giugno 1998 e
23 luglio  1998  e  nella  relazione  tecnica,  documenti ai quali si
rimanda  e  le  cui copie sono allegate al presente decreto sub. "B",
"C" e "D";
  Ritenuto   pertanto  che  ricorrono  evidenti  motivi  di  pubblico
interesse,  che  suggeriscono  l'opportunita' di sottoporre a vincolo
paesaggistico parte delle aree urbane del comune di Pozzallo, in base
alla proposta della commissione per la tutela delle bellezze naturali
e  panoramiche  di  Ragusa,  di  cui  ai verbali sopra indicati, alla
relazione  tecnica e alla perimetrazione come sopra descritta, che ha
il suo riscontro cartografico nella planimetria sub. "A";
  Rilevato  che l'apposizione del vincolo comporta soltanto l'obbligo
per  i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli
immobili   ricadenti   nella   zona  vincolata,  di  presentare  alla
competente    soprintendenza    BB.CC.AA.,    per    la    preventiva
autorizzazione,  qualsiasi  progetto  di  opere  che possa modificare
l'aspetto esteriore della zona stessa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per le motivazioni espresse in premessa, l'area comprendente "parte
delle aree urbane del comune di Pozzallo", descritta come in premessa
la  cui  perimetrazione  e' riportata nella planimetria sub. "A", che
insieme  ai  verbali  del  1o giugno 1998, 26 giugno 1998 e 23 luglio
1998  della  commissione  provinciale  per  la  tutela delle bellezze
naturali e panoramiche di Ragusa e alla relazione tecnica forma parte
integrante  del presente decreto, e' dichiarata di notevole interesse
pubblico,  ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4 della
legge  29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9 del relativo regolamento
di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.