L'ASSESSORE
         ai beni culturali, ambientali e pubblica istruzione
  Visto lo statuto della regione siciliana;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n.
637 recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana
in materia di tutela del paesaggio, di antichita' e belle arti;
  Visto  il  testo  unico  delle leggi sull'ordinamento del Governo e
dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con D.P. Reg.
28 febbraio 1979, n. 70;
  Vista la legge regionale 1o agosto 1977, n. 80;
  Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
  Vista  la  legge  29 giugno  1939,  n. 1497, sulla protezione delle
bellezze naturali e panoramiche;
  Visto  il  regolamento  di esecuzione della predetta legge n. 1497,
approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
  Visto  il  D.A.  n.  5006  del 7 gennaio 1995 con il quale e' stata
ricostituita per il quadriennio 1995/1999, la commissione provinciale
per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa;
  Esaminati  i verbali del 1o giugno 1998, 26 giugno 1998 e 23 luglio
1998  con  i  quali  la  commissione  provinciale per la tutela delle
bellezze naturali e panoramiche di Ragusa ha proposto di sottoporre a
vincolo  paesaggistico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497,
parte delle aree urbane del comune di Ispica;
  Accertato  che  i  suddetti  verbali sono stati pubblicati all'albo
pretorio  del  comune  di Ispica dal 29 settembre 1998 al 28 dicembre
1998  e depositati nella segreteria del comune stesso, per il periodo
prescritto dalla legge n. 1497/1939;
  Vista  la  nota  n.  8427/849/98/1 del 31 ottobre 1998 dell'ufficio
tecnico  erariale  di  Ragusa, con la quale si comunica che nell'area
oggetto   della   proposta  di  vincolo  paesaggistico  non  esistono
localita'  riconosciute come stazioni di soggiorno di cui all'art. 13
della  legge  n.  1497/1939,  bensi'  ricade  la pertirenza demaniale
appresso indicata:
  Beni patrimoniali dello Stato
  Scheda  n.  225:  Fabbricato  urbano  (ex eredita' giacente di Foca
Giovanna).
  Compendio ubicato in via S. Martino n. 11-13, angolo via dei Mille,
localita'  semicentrale  dell'abitato,  riportato  al  nuovo  catasto
edilizio   urbano   alla   partita   n.  1005342  in  ditta:  demanio
patrimoniale  dello  Stato,  foglio 93, p.lla 754/1 via S. Martino n.
11,  cat.  C/6 cl. 3 mq 21 RC. L. 136.500, p.lla 754/2 via S. Martino
n. 13, cat. A/4 cl. 1 vani 2 RC. L. 146.000;
  Viste  le  opposizioni  alla  proposta  di vincolo paesaggistico di
parte  delle aree urbane del comune di Ispica, che sono pervenute nei
termini e precisamente:
    1)  consiglio  comunale  di  Ispica  che  con nota n. 21006 del 6
ottobre 1998 osserva che:
      la  proposta di vincolo in questione riproduce un provvedimento
che  si  ritiene  generico  ed  indiscriminato,  che ingabbia in modo
punitivo  l'assetto  urbanistico  di  Ispica, provocandovi immotivate
conseguenze di blocco di qualsiasi attivita' edilizia;
      la   decisione   di  vincolo  e'  stata  adottata  senza  alcun
coinvolgimento del comune di Ispica;
      il patrimonio storico-architettonico ed ambientale della citta'
di Ispica e' ben tutelato dallo strumento urbanistico;
      il  Liberty  Ispicese  deve  essere  tutelato  non  ingabbiando
indiscriminatamente  l'intera  citta',  ma  con  un attento lavoro di
classificazione  e  catalogazione da operare mediante la redazione di
piani particolareggiati del centro storico previsti nel P.R.G.
  Il vincolo ex lege 1497/1939 puo' essere apposto solo attraverso un
procedimento di descrizione, classificazione e catalogazione, attuato
di  concerto  con  l'amministrazione di Ispica e nell'interesse della
collettivita';
    2)  sindaco  del  comune  di Ispica che, con nota n. 25291 del 28
novembre  1998  osserva  che  l'adottando  strumento vincolistico, si
manifesta  decisamente inopportuno e, riproponendo pedissequamente il
vincolo  precedente, riversa nuovamente sull'amministrazione comunale
i  problemi della precedente proposta. L'apposizione di un vincolo di
estensione   generale   e  indiscriminata  comporta  una  consistente
menomazione delle potesta' pianificatorie dell'ente, pregiudicando la
possibilita'  di  attuare  la determinazione dell'assetto urbanistico
del paese, istituzionalmente demandata al comune.
  Le  esigenze  di  difesa  e valorizzazione delle bellezze del paese
possono  essere  invece  assolte attraverso gli strumenti urbanistici
vigenti.
  Inoltre  il  sindaco  lamenta  la  sua  mancata partecipazione alle
riunioni  della commissione, in quanto l'amministrazione comunale non
e'  stata  informata dell'inizio del procedimento cosi' come previsto
dall'art.  2  della legge n. 1497/1939, ed esprime delle perplessita'
circa  alcune  incongruenze rilevate nei verbali: in particolare, nel
verbale di sopralluogo il presidente della commissione ha proposto di
attestare  il  perimetro  del  vincolo  al  percorso  che ha fatto la
commissione,  mentre  poi  nella  successiva seduta della commissione
viene deliberata una perimetrazione diversa.
  L'autorita'  sindacale  evidenzia  infine  che  nella  proposta  di
vincolo  non  vengono  indicati  "i  punti di vista o belvedere", dai
quali sarebbe dato apprezzare la bellezza panoramica del luogo;
  Viste  le  controdeduzioni  rese  dalla  Soprintendenza  per i beni
culturali  e ambientali di Ragusa, che, con nota n. 1979 del 7 giugno
1999  ha  rilevato  che  vanno respinte le opposizioni presentate dal
comune  di  Ispica,  nella  parte in cui si asserisce che l'adottando
strumento  vincolistico  riproporrebbe  pedissequamente i termini del
vincolo   precedente.  Infatti,  la  nuova  proposta  di  vincolo  ha
apportato  rettifiche alla perimetrazione riducendola e coniugando la
valenza  con altre forme di vincolo: e cio' soprattutto nelle zone di
margine,  come  si  legge nel verbale della commissione del 1o giugno
1998.
  La  commissione BB.NN.PP. ha inteso apportare le suddette riduzioni
alla  perimetrazione dell'area da vincolare proprio per contemperare,
nei     limiti    del    possibile,    le    esigenze    di    tutela
paesaggistico-ambientale  della  zona  e,  quindi,  il  loro primario
interesse  pubblico,  con le preoccupazioni degli abitanti del comune
di  Ispica. Cio' significa che l'adottando strumento vincolistico non
contiene  valutazioni arbitrarie ne' svincolate da un analitico esame
del   paese;   al   contrario   esso   intende  proporre  una  tutela
paesaggistica collegata alle esigenze della popolazione di Ispica.
  Si respinge anche l'affermazione secondo la quale l'apposizione del
vincolo   ex   lege   n.   1497/1939   comporterebbe  un  generale  e
indiscriminato  divieto di edificabilita', pregiudicando il controllo
dell'assetto   urbanistico   del  paese  istituzionalmente  demandato
all'ente  comunale;  il vincolo paesaggistico non preclude di per se'
l'attivita' edilizia, ma determina soltanto l'obbligo di sottoporre i
progetti degli interventi che si intendono realizzare all'esame della
Soprintendenza,  affinche'  essa ne autorizzi l'esecuzione e detti le
prescrizioni opportune (T.A.R. Umbria, 18 aprile 1985, n. 90, T.A.R.,
1985, I, 2341).
  Detta  tutela  fondata  sulla legge n. 1497/1939 non comporta alcun
divieto  assoluto di edificabilita' (C.d.S., VI, 13 febbraio 1976, n.
87, Cons. Stato, 1976, I, 239).
  Per  quanto  concerne  poi  i  rapporti  tra  vincolo  paesistico e
pianificazione  urbanistica,  si puo' affermare che in considerazione
delle  connessioni  e  delle  reciproche interferenze l'esercizio dei
poteri  del Soprintendente per la tutela del bene ambientale non puo'
ritenersi  invasivo  delle  competenze esercitabili in relazione alla
concorrente  materia  urbanistica. Le due funzioni tutelano interessi
affini  ma  non  identici,  configurandosi il potere di controllo del
Soprintendente  quale  "strumento aggiuntivo" rispetto alle generiche
previsioni  del  piano  urbanistico,  idoneo  a salvaguardare profili
specifici e concreti (C.d.S., VI, 1o agosto 1986, n. 605, Cons. Stato
1986, I, 1273).
  Con  cio'  si  vuole  significare  che  l'amministrazione  dei beni
culturali, con l'apposizione del vincolo, non ha assolutamente inteso
sottrarre  al  comune  di  Ispica  l'indirizzo  della  programmazione
urbanistica.
  Da   quanto   sopra   detto  si  evince  che  non  sussiste  alcuna
incompatibilita'  tra materia urbanistica e materia paesaggistica; il
vincolo   paesaggistico  non  priva  assolutamente  l'amministrazione
comunale  della facolta' di determinarsi in materia urbanistica e non
lede la possibilita' di curare gli interessi della collettivita'.
  Al  contrario,  esso  rappresenta  la  base  su  cui il comune puo'
attuare la propria competenza urbanistica nel pieno rispetto dei beni
ambientali   e,   di   conseguenza,  tutelando  in  maniera  completa
l'interesse pubblico.
  Riguardo  poi,  al  punto  in  cui il comune di Ispica contesta una
presunta   mancata  convocazione  del  sindaco  alle  riunioni  della
commissione,  va rilevato che l'art. 2 della legge n. 1497/1939 e, di
conseguenza  il  citato art. 4 del regio decreto n. 1357/1940, che ne
regolamenta  l'applicazione,  e' stato modificato dall'art. 31, sesto
comma  del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 805/1975, che
non  prevede piu' la convocazione del sindaco e la sua presenza nelle
riunioni della commissione BB.NN.PP.
  Per  quanto  attiene le opposizioni dell'autorita' sindacale in cui
viene  fatto  riferimento  alle  incongruenze  che  emergerebbero nei
verbali  della  commissione,  va  detto che le rilevate discrasie non
sussistono: cio' che fa testo, e che diventa il reale contenuto della
proposta,   e'   infatti  quello  che  risulta  dalla  perimetrazione
deliberata,  dalla commissione la quale scaturisce da tutta una serie
di   verifiche  e  di  valutazioni  da  parte  dei  componenti  della
commissione,  verbalizzate  nella stessa proposta di vincolo; per cui
puo'  anche accadere che un componente della commissione esprima, nel
corso  dei  lavori  dell'organo  collegiale,  il proprio pensiero, il
quale,  potrebbe  anche  non  coincidere  con quanto deliberato dalla
commissione,   senza  che  cio'  rappresenti  un'incongruenza  o  una
contraddizione,  dal  momento  che  la  proposta  deriva  dal  parere
univocamente reso dall'intera commissione.
  E'  da respingere anche l'accusa secondo la quale nella proposta di
vincolo  non  si  farebbe alcun cenno o menzione dei punti di vista o
belvedere  da  cui si puo' godere il panorama della citta' di Ispica;
infatti,  a  tal  proposito, si puo' affermare che "l'imposizione del
vincolo  di  bellezza  naturale  non  e' subordinata all'esistenza di
punti  di vista dai quali si possa godere la bellezza panoramica, dal
momento che la legge n. 1497/1939 intende tutelare anche il godimento
estetico   del  visitatore  che  si  trovi  all'"interno  del  quadro
naturale".
  Inoltre,  il  vincolo panoramico puo' essere legittimamente imposto
anche  se  manchi  l'indicazione  del  punto di vista (belvedere) dal
quale  puo' essere goduto il panorama (C.d.S., VI, 14 luglio 1981, n.
425, Foro Amm. 1981, I, 1723.
  Ritenuto che le motivazioni riportate nei succitati verbali e nella
relazione  tecnica allegata alla proposta di vincolo sono sufficienti
e  valide  e  testimoniano di un ambiente singolarissimo che presenta
tutti  i  requisiti  per  essere  oggetto  di una studiata e corretta
tutela  che  impedisca  alle bellezze naturali e paesaggistiche della
zona in questione di subire alterazioni di degrado irreversibili;
  Rilevato  che,  la  perimetrazione dell'area da vincolare riportata
nel  verbale  del 23 luglio 1998 necessita di alcune specificazioni e
chiarimenti  atti  a correggere alcuni errori materiali che, peraltro
non inficiano la validita' e la congruita' della proposta medesima;
  Ritenuto  dunque  di dovere integrare ed emendare la perimetrazione
suddetta,  che  viene  come  segue  modificata, riproducendo altresi'
l'elaborato  grafico  esplicativo, che nella forma corretta si allega
al  presente decreto, come sua parte integrante e sostanziale segnata
di lettera "A":
    il  perimetro del vincolo parte a nord, dalla via Capri dal punto
di  intersezione di tale via con il confine del centro storico, lungo
il  margine  del Parco Forza (gia' sottoposto a vincolo archeologico)
cosi'  come  definito  dall'attuale  P.R.G.  e  prosegue in direzione
nord-est lungo il confine del centro urbano fino all'incrocio con via
Silvio   Pellico.   Quindi  percorre  tale  via  in  direzione  ovest
(comprendendo  anche  i prospetti delle costruzioni prospicienti tale
via,  ma  non  incluse nel vincolo) fino ad incrociare via Michelini,
che  si  percorre verso sud fino ad incrociare via N. Sauro, la quale
si  segue  verso  ovest  fino  all'incrocio  con via Neghelli, che si
percorre  fino  all'incrocio con via Silvio Pellico. Da qui prosegue,
lungo  tale  via  in  direzione ovest (comprendendo anche i prospetti
delle  costruzioni prospicienti tale via, ma non incluse nel vincolo)
fino  ad incrociare la strada statale n. 115 (Modica-Spaccaforno) che
si  percorre  in  direzione nord-ovest comprendendo anche i prospetti
delle  costruzioni prospicienti tale via, ma non incluse nel vincolo,
fino  al  punto di confluenza con via V. Veneto. Si percorre, quindi,
via  V.  Veneto  in  direzione  est  sino  all'incrocio  con  via  M.
Rapisardi, la quale si percorre in direzione nord per un breve tratto
fino  all'incrocio  con  via  Pietro Micca, che si segue in direzione
ovest  fino  ad  incrociare  via  Capri.  Tale via viene percorsa dal
perimetro  del  vincolo  verso nord fino a raggiungere il confine del
Parco Forza;
  Considerato,   quindi,   nel  confermare  con  le  modifiche  sopra
esplicitate  la  proposta  di  vincolo  in  argomento, di dovere fare
proprie   le  motivazioni  espresse  nella  proposta  avanzata  dalla
commissione  provinciale  per  la  tutela  delle bellezze naturali di
Ragusa  nei verbali delle sedute del 1o giugno 1998, 26 giugno 1998 e
23  luglio  1998  e  nella  relazione  tecnica, documenti ai quali si
rimanda  e  le  cui copie sono allegate al presente decreto sub. "B",
"C" e "D";
  Ritenuto  pertanto,  che  ricorrono  evidenti  motivi  di  pubblico
interesse,  che  suggeriscono  l'opportunita' di sottoporre a vincolo
paesaggistico  "parte delle aree urbane del comune di Ispica" in base
alla proposta della commissione per la tutela delle bellezze naturali
e  panoramiche  di  Ragusa,  di  cui  ai verbali sopra indicati, alla
relazione  tecnica  e alla perimetrazione come sopra descritta che ha
il suo riscontro cartografico nella planimetria sub "A";
  Rilevato  che l'apposizione del vincolo comporta soltanto l'obbligo
per  i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli
immobili   ricadenti   nella   zona  vincolata,  di  presentare  alla
competente    Soprintendenza    BB.CC.AA.,    per    la    preventiva
autorizzazione,  qualsiasi  progetto  di  opere  che possa modificare
l'aspetto esteriore della zona stessa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per le motivazioni espresse in premessa, l'area comprendente "Parte
delle  aree  urbane del comune di Ispica" descritta come in premessa,
la  cui  perimetrazione  e' riportata nella planimetria sub. "A", che
insieme  ai  verbali  del  1o giugno 1998, 26 giugno 1998 e 23 luglio
1998  della  commissione  provinciale  per  la  tutela delle bellezze
naturali e panoramiche di Ragusa e alla relazione tecnica forma parte
integrante  del presente decreto, e' dichiarata di notevole interesse
pubblico,  ai  sensi e per gli effetti dell'art. 1 numeri 3 e 4 della
legge  29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9 del relativo regolamento
di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.