Art. 2. La indicazione geografica tipica "delle Venezie" e' riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nella tipologia frizzante; rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello; rosati, anche nella tipologia frizzante. I vini ad indicazione geografica tipica "delle Venezie" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Trento, per tutte le province della regione Veneto, per tutte le province della regione Friuli-Venezia Giulia. Per quanto concerne la provincia autonoma di Trento, l'indicazione geografica tipica "delle Venezie" con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati ed autorizzati nella provincia medesima, ad esclusione del vitigno Marzemino, e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Trento, fino ad un massimo del 15%. Per quanto concerne la regione Veneto: la indicazione geografica tipica "delle Venezie" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Chardonnay, Durella, Garganega, Incrocio Manzoni 6.0.13, Malvasia, (da Malvasia istriana), Moscato bianco, Moscato giallo, Muller Thurgau, Pinella, Pinot bianco, Pinot grigio, Prosecco, Riesling renano, Riesling italico, Sauvignon, Tocai italico, (da Tocai friulano), Traminer, Verdiso, Verduzzo (da Verduzzo friulano e/o Verduzzo trevigiano), Vespaiola, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Franconia, Incrocio M. 2.15, Malbech, Marzemino, Merlot, Pinot nero, Raboso Piave, Raboso veronese, Refosco dal peduncolo rosso e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composto nell'ambito aziendale, per almeno dall'85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore corrispondente, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per ciascuna provincia della regione Veneto, fino ad un massimo del 15%. Per quanto concerne la regione Friuli-Venezia Giulia, l'indicazione geografica tipica "delle Venezie", con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati nelle rispettive province di Gorizia, Pordenone, Trieste ed Udine, e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell'ambito aziendale per almeno l'85% dal corrispondente vitigno. Provincia di Udine: Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Malvasia, Merlot, Muller Thurgau, Pignolo, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Prosecco, Refosco nostrano, Refosco dal peduncolo rosso, Ribolla gialla, Riesling italico, Riesling renano, Sauvignon, Schioppettino, Tazzelenghe, Tocai friulano, Traminer aromatico, Verduzzo friulano, Chardonnay, Franconia, Garnay, Incrocio Manzoni 6.0.13, Moscato giallo, Moscato rosa, Sylvaner verde. Provincia di Pordenone: Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Malvasia istriana, Marzemino, Merlot, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Prosecco, Refosco nostrano, Refosco dal peduncolo rosso, Ribolla gialla, Riesling italico, Riesling renano, Sauvignon, Tocai friulano, Traminer aromatico, Verduzzo friulano, Chardonnay, Forgiarin, Franconia, Incrocio Manzoni 6.0.13, Malbech, Moscato giallo, Moscato rosa, Muller Thurgau, Raboso Piave, Raboso veronese, Sciaglin, Ucelut, Verduzzo trevigiano. Provincia di Gorizia: Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Franconia, Malvasia istriana, Merlot, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Refosco dal peduncolo rosso, Ribolla gialla, Riesling italico, Riesling renano, Sauvignon, Sylvaner verde, Terrano, Tocai friulano, Traminer aromatico, Verduzzo friulano, Chardonnay, Incrocio Manzoni 6.0.13, Moscato giallo, Moscato rosa, Muller Thurgau, Schioppettino. Provincia di Trieste: Garganega, Malvasia istriana, Malvasia lunga (o del Chianti), Merlot, Pinot nero, Prosecco, Refosco dal peduncolo rosso, Sauvignon, Semillon, Terrano, Chardonnay, Piccola nera, Pinot bianco, Vitouska, e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province sopra indicate, fino ad un massimo del 15%. I vini ad indicazione geografica tipica "delle Venezie" con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello, limitatamente ai vitigni a bacca rossa.