Art. 3.
    La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini  designati  con la indicazione geografica tipica "delle Venezie"
comprende:
      per   la  provincia  autonoma  di  Trento  l'intero  territorio
viticolo ricadente nel territorio amministrativo della provincia;
      per la regione Venezia l'intero territorio amministrativo delle
province  di  Belluno,  Padova,  Rovigo,  Treviso,  Venezia, Verona e
Vicenza;
      per  la  regione  Friuli-Venezia  Giulia:  l'intero  territorio
amministrativo delle province di Pordenone, Udine, Gorizia e Trieste.