Art. 4.
    Le  condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione  dei  mosti  e  dei  vini  di cui all'art. 2 devono essere
quelli tradizionali della zona.
    Per  i  vini ad indicazione geografica tipica "delle Venezie", la
produzione   massima   di  uva  per  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata non deve essere superiore nell'ambito aziendale, a:
      per  la  provincia  autonoma  di  Trento:  23 tonnellate per le
tipologie  bianco,  rosso  e  rosato  ed  a  tonnellate  19,5  per le
tipologie con specificazione di vitigno;
      per  le  regioni  Veneto e Friuli-Venezia Giulia: 23 tonnellate
per   le   tipologie   bianco,   rosso  e  rosato  ed  anche  con  la
specificazione  di  vitigno, ad eccezione dei vitigni Cabernet franc,
Chardonnay,  Incrocio  Manzoni  6.0.13, Moscato giallo, Moscato rosa,
Pinot  bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling (renano), Sauvignon
e  Traminer  aromatico  per i quali la resa di uva ad ettaro non deve
essere superiore a tonnellate 19.
    Le   uve  destinate  alla  produzione  dei  vini  ad  indicazione
geografica tipica "delle Venezie" devono assicurare ai vini il titolo
alcolometrico   volumico   naturale  minimo  previsto  dalla  vigente
normativa.