Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelli tradizionali della zona. Per i vini ad indicazione geografica tipica "delle Venezie", la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata non deve essere superiore nell'ambito aziendale, a: per la provincia autonoma di Trento: 23 tonnellate per le tipologie bianco, rosso e rosato ed a tonnellate 19,5 per le tipologie con specificazione di vitigno; per le regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia: 23 tonnellate per le tipologie bianco, rosso e rosato ed anche con la specificazione di vitigno, ad eccezione dei vitigni Cabernet franc, Chardonnay, Incrocio Manzoni 6.0.13, Moscato giallo, Moscato rosa, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling (renano), Sauvignon e Traminer aromatico per i quali la resa di uva ad ettaro non deve essere superiore a tonnellate 19. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "delle Venezie" devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa.