Art. 2.
    La  indicazione  geografica  tipica "Vallagarina" e' riservata ai
seguenti vini:
      bianchi, anche nella tipologia frizzante;
      rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
      rosati, anche nella tipologia frizzante.
    I  vini  ad  indicazione geografica tipica "Vallagarina" bianchi,
rossi  e  rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti
composti,  nell'ambito  aziendale, da uno o piu' vitigni raccomandati
e/o  autorizzati  rispettivamente  per  la provincia di Trento, nella
regione  Trentino-Alto  Adige  e  per  la  provincia di Verona, nella
regione Veneto.
    Possono  concorrere  alla  produzione  dei  vini  ad  indicazione
geografica  tipica  "Vallagarina"  i prodotti provenienti dai terreni
vitati  iscritti  agli  albi  dei  vigneti a denominazione di origine
controllata  della  provincia  di Trento, aventi i requisiti previsti
dal presente disciplinare.
    La   indicazione   geografica   tipica   "Vallagarina"   con   la
specificazione   di   uno   dei  seguenti  vitigni  raccomandati  e/o
autorizzati rispettivamente:
      per   la   provincia  autonoma  di  Trento  tutte  le  varieta'
raccomandate  ed  autorizzate nella provincia medesima, ad esclusione
del vitigno Marzemino;
        per  la  provincia di Verona: Chardonnay, Pinot bianco, Pinot
grigio,  Pinot  nero,  Riesling  renano,  Riesling  italico, Cabernet
franc,  Cabernet  Sauvignon,  Bianchetta trevigiana, Incrocio Manzoni
6.0.13,  Lagrein, Lambrusco a foglia frastagliata, Merlot, Marzemino,
Moscato  giallo,  Muller  Thurgau, Negrara trentina, Nosiola, Schiava
gentile,   Schiava   grigia,  Schiava  grossa,  Teroldego,  Trebbiano
toscano, Veltliner,
e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.
    Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti  e  vini  sopra  indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore
analogo,   non   aromatici,   raccomandati  e/o  autorizzati  per  le
rispettive  province  di  Trento  e di Verona, fino ad un massimo del
15%.
    I  vini  ad  indicazione  geografica tipica "Vallagarina", con la
specificazione  di  uno  dei  vitigni  di  cui  al presente articolo,
possono  essere  prodotti  anche nelle tipologie frizzante e novello,
quest'ultimo limitatamente ai vitigni a bacca rossa.