Art. 2. La indicazione geografica tipica "Vallagarina" e' riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nella tipologia frizzante; rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello; rosati, anche nella tipologia frizzante. I vini ad indicazione geografica tipica "Vallagarina" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per la provincia di Trento, nella regione Trentino-Alto Adige e per la provincia di Verona, nella regione Veneto. Possono concorrere alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Vallagarina" i prodotti provenienti dai terreni vitati iscritti agli albi dei vigneti a denominazione di origine controllata della provincia di Trento, aventi i requisiti previsti dal presente disciplinare. La indicazione geografica tipica "Vallagarina" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni raccomandati e/o autorizzati rispettivamente: per la provincia autonoma di Trento tutte le varieta' raccomandate ed autorizzate nella provincia medesima, ad esclusione del vitigno Marzemino; per la provincia di Verona: Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling renano, Riesling italico, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Bianchetta trevigiana, Incrocio Manzoni 6.0.13, Lagrein, Lambrusco a foglia frastagliata, Merlot, Marzemino, Moscato giallo, Muller Thurgau, Negrara trentina, Nosiola, Schiava gentile, Schiava grigia, Schiava grossa, Teroldego, Trebbiano toscano, Veltliner, e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province di Trento e di Verona, fino ad un massimo del 15%. I vini ad indicazione geografica tipica "Vallagarina", con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello, quest'ultimo limitatamente ai vitigni a bacca rossa.