Art. 4.
    Le  condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione  dei  mosti  e  dei  vini  di cui all'art. 2 devono essere
quelle tradizionali della zona.
    Per  i  vini  ad  indicazione geografica tipica "Vallagarina", la
produzione   massima   di  uva  per  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata non deve essere superiore, nell'ambito aziendale, a:
      per  la  provincia  autonoma  di  Trento:  23 tonnellate per le
tipologie  bianco,  rosso  e  rosato  ed  a  tonnellate  19,5  per le
tipologie con specificazione di vitigno;
      per  la  provincia  di  Verona:  23 tonnellate per la tipologia
bianco, rosso, rosato ed anche con la specificazione di vitigno.
    Le   uve  destinate  alla  produzione  dei  vini  ad  indicazione
geografica  tipica  "Vallagarina" devono assicurare ai vini il titolo
alcolometrico   volumico   naturale  minimo  previsto  dalla  vigente
normativa.