Art. 5.
    Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le pratiche atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
    Fermo  restando  che  i  vini  ad  indicazione  geografica tipica
"Vallagarina"  designati con il nome del vitigno devono provenire per
almeno  l'85%  dalle  uve  dello stesso vitigno e da vigneti iscritti
agli  elenchi  delle  vigne  con  la  specificazione  della  medesima
varieta',  e'  consentito  effettuare  la  tradizionale pratica della
correzione  con  uve,  mosti  o vini provenienti da vigneti anche non
iscritti nell'elenco delle vigne relativo al vino da correggere.
    La  resa  massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo,
non deve essere superiore all'80%, per tutti i tipi di vino.