Art. 5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. Fermo restando che i vini ad indicazione geografica tipica "Vallagarina" designati con il nome del vitigno devono provenire per almeno l'85% dalle uve dello stesso vitigno e da vigneti iscritti agli elenchi delle vigne con la specificazione della medesima varieta', e' consentito effettuare la tradizionale pratica della correzione con uve, mosti o vini provenienti da vigneti anche non iscritti nell'elenco delle vigne relativo al vino da correggere. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80%, per tutti i tipi di vino.