Art. 2.
    La  indicazione  geografica  tipica  "Vigneti delle Dolomiti", in
lingua tedesca "Weinberg Dolomiten", e' riservata ai seguenti vini:
      bianchi, anche nella tipologia frizzante;
      rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
      rosati, anche nella tipologia frizzante.
    I vini ad indicazione geografica tipica "Vigneti delle Dolomiti",
in   lingua  tedesca  "Weinberg  Dolomiten",  bianchi  devono  essere
ottenuti   da   uve  provenienti  da  vigneti  composti,  nell'ambito
aziendale,  da  uno  o  piu'  vitigni  raccomandati  e/o  autorizzati
rispettivamente  per  le  province  di  Bolzano  e di Trento e per la
provincia  di  Belluno,  nella  regione  Veneto,  con  esclusione del
vitigno Moscato giallo.
    I vini ad indicazione geografica tipica "Vigneti delle Dolomiti",
in  lingua tedesca "Weinberg Dolomiten", rossi e rosati devono essere
ottenuti   da   uve  provenienti  da  vigneti  composti,  nell'ambito
aziendale,  da  uno  o  piu'  vitigni  raccomandati  e/o  autorizzati
rispettivamente  per  le  province  di  Bolzano  e di Trento e per la
provincia  di  Belluno,  nella  regione  Veneto,  con  esclusione del
vitigno Moscato rosa.
    L'indicazione  geografica  tipica  "Vigneti  delle  Dolomiti", in
lingua tedesca "Weinberg Dolomiten", con la specificazione di uno dei
vitigni di cui ai precedenti commi nonche' dei vitigni Moscato giallo
e Moscato rosa, con l'esclusione:
      per  la  provincia  di  Bolzano,  dei vitigni Lagrein, Riesling
italico, Riesling renano, Traminer aromatico, Veltliner;
      per  la  provincia  di  Trento,  dei  vitigni Lagrein, Riesling
italico,  Riesling  renano, Traminer aromatico, Marzemino, Veltliner,
Meunier,  Negrara  trentina, Pavana, Bianchetta trevigiana, Trebbiano
toscano;
      per la provincia di Belluno, dei vitigni Bianchetta trevigiana,
Pavana,  e'  riservata ai mosti e ai vini ottenuti da uve provenienti
da  vigneti  composti,  nell'ambito  aziendale,  per almeno l'85% dal
corrispondente vitigno.
    Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore
analogo,   non   aromatici,   raccomandati  e/o  autorizzati  per  le
corrispondenti  province  di  Bolzano,  Trento  e  Belluno fino ad un
massimo del 15%.
    Per  i  vini  ad  indicazione  geografica  tipica  "Vigneti delle
Dolomiti",  in  lingua tedesca "Weinberg Dolomiten", e' consentito il
riferimento  ai  nomi  di due vitigni indicati nel presente articolo,
con  le esclusioni sopra riportate, a condizione che il vino prodotto
derivi  al 100% dai vitigni indicati e che il vitigno che concorra in
quantita'  minore  rispetto  all'altro,  sia  presente in percentuale
superiore al 15%.
    I vini ad indicazione geografica tipica "Vigneti delle Dolomiti",
in  lingua tedesca "Weinberg Dolomiten", con la specificazione di uno
o  due dei vitigni di cui al comma precedente possono essere prodotti
anche nella tipologia frizzante.
    I vini ad indicazione geografica tipica "Vigneti delle Dolomiti",
in  lingua  tedesca  "Weinberg  Dolomiten",  prodotti nella tipologia
novello  devono essere ottenuti da vitigni a bacca rossa raccomandati
e/o  autorizzati  per  le corrispondenti province, con prevalenza del
vitigno  Lagrein, per la provincia di Bolzano e dei vitigni Lagrein e
Teroldego da soli o congiuntamente per la provincia di Trento.