Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uve per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica "Vigneti delle Dolomiti", in lingua tedesca "Weinberg Dolomiten", bianchi, rossi e rosati, anche con la specificazione dei vitigni, a tonnellate 19,5 ad eccezione del vitigno Moscato rosa per il quale la produzione massima consentita e' di 12 tonnellate. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Vigneti delle Dolomiti", in lingua tedesca "Weinberg Dolomiten", seguita o meno dal riferimento ad uno o a due vitigni, devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa.