Art. 4.
    Le  condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione  dei  mosti  e  dei  vini  di cui all'art. 2 devono essere
quelle tradizionali della zona.
    La  produzione  massima  di  uve per ettaro di vigneto in coltura
specializzata,  nell'ambito aziendale non deve essere superiore per i
vini  ad  indicazione  geografica tipica "Vigneti delle Dolomiti", in
lingua  tedesca  "Weinberg Dolomiten", bianchi, rossi e rosati, anche
con la specificazione dei vitigni, a tonnellate 19,5 ad eccezione del
vitigno Moscato rosa per il quale la produzione massima consentita e'
di 12 tonnellate.
    Le   uve  destinate  alla  produzione  dei  vini  ad  indicazione
geografica   tipica  "Vigneti  delle  Dolomiti",  in  lingua  tedesca
"Weinberg  Dolomiten",  seguita o meno dal riferimento ad uno o a due
vitigni,  devono  assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico
naturale minimo previsto dalla vigente normativa.