Art. 6.
    I vini ad indicazione geografica tipica "Vigneti delle Dolomiti",
in  lingua  tedesca "Weinberg Dolomiten", anche con la specificazione
del nome di uno o di due vitigni, all'atto dell'immissione al consumo
devono  assicurare  i  seguenti  titoli alcolometrici volumici totali
minimi:
      "Vigneti   delle   Dolomiti",   in   lingua  tedesca  "Weinberg
Dolomiten", bianco 10,00% vol.;
      "Vigneti   delle   Dolomiti",   in   lingua  tedesca  "Weinberg
Dolomiten", rosso 10,00% vol.;
      "Vigneti   delle   Dolomiti",   in   lingua  tedesca  "Weinberg
Dolomiten", rosato 10,00% vol.;
      "Vigneti   delle   Dolomiti",   in   lingua  tedesca  "Weinberg
Dolomiten", novello 11,00% vol.;
      "Vigneti   delle   Dolomiti",   in   lingua  tedesca  "Weinberg
Dolomiten", frizzante 10,00% vol.
    Il   vino   ad   indicazione  geografica  tipica  "Vigneti  delle
Dolomiti",   in   lingua   tedesca  "Weinberg  Dolomiten",  tipologia
frizzante,  ottenuto  da  uve  provenienti dal vitigno Moscato giallo
deve  assicurare  il  titolo  alcolometrico volumico totale minimo di
9,00% vol.