Art. 6. I vini ad indicazione geografica tipica "Vigneti delle Dolomiti", in lingua tedesca "Weinberg Dolomiten", anche con la specificazione del nome di uno o di due vitigni, all'atto dell'immissione al consumo devono assicurare i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi: "Vigneti delle Dolomiti", in lingua tedesca "Weinberg Dolomiten", bianco 10,00% vol.; "Vigneti delle Dolomiti", in lingua tedesca "Weinberg Dolomiten", rosso 10,00% vol.; "Vigneti delle Dolomiti", in lingua tedesca "Weinberg Dolomiten", rosato 10,00% vol.; "Vigneti delle Dolomiti", in lingua tedesca "Weinberg Dolomiten", novello 11,00% vol.; "Vigneti delle Dolomiti", in lingua tedesca "Weinberg Dolomiten", frizzante 10,00% vol. Il vino ad indicazione geografica tipica "Vigneti delle Dolomiti", in lingua tedesca "Weinberg Dolomiten", tipologia frizzante, ottenuto da uve provenienti dal vitigno Moscato giallo deve assicurare il titolo alcolometrico volumico totale minimo di 9,00% vol.