Art. 7.
    Alla  indicazione  geografica tipica "Vigneti delle Dolomiti", in
lingua   tedesca  "Weinberg  Dolomiten",  e'  vietata  l'aggiunta  di
qualsiasi  qualificazione  diversa  da  quelle  previste nel presente
disciplinare  di  produzione,  ivi  compresi  gli  aggettivi riserva,
extra, fine, scelto, selezionato, superiori e similari.
    E'   tuttavia   consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali  e marchi privati purche' non
abbiano  significato  laudativo e non siano tali da trarre in inganno
il consumatore.
    Ai  sensi  dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n.
164,  l'indicazione  geografica  tipica  "Vigneti delle Dolomiti", in
lingua  tedesca  "Weinberg  Dolomiten",  puo'  essere utilizzata come
ricaduta  per  i  vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati
nell'ambito  del  territorio  delimitato  nel  precedente  art. 3, ed
iscritti  negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine,
a   condizione   che  i  vini  per  i  quali  si  intende  utilizzare
l'indicazione  geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti
previsti   per  una  o  piu'  delle  tipologie  di  cui  al  presente
disciplinare.