Art. 2.
  Fatte salve le disposizioni contenute negli articoli 3, 14, 15, 16,
17, 18, 19 e 20, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, il Sottosegretario di Stato sen. prof. Ombretta Fumagalli Carulli
e'  delegato  alla  trattazione  degli  affari  di  competenza  della
Direzione   generale   degli   affari   dei  culti,  con  particolare
riferimento alle attivita' connesse al tema delle liberta' religiose,
della  Direzione  generale  per  l'Amministrazione generale e per gli
affari  del  personale  e  dell'Ispettorato  centrale  per  i servizi
archivistici,  con  particolare  riferimento  all'attuazione,  per  i
profili  di competenza dell'Amministrazione dell'interno, delle leggi
15  marzo  1997,  n.  59,  e  15  maggio  1997,  n. 127, e successive
modificazioni,   nonche'  all'attivita'  di  documentazione  generale
finalizzata  alla  sistematica  e  aggiornata  rappresentazione della
realta' civile e socio-economica del Paese.
  Il  Sottosegretario  di Stato sen. prof. Ombretta Fumagalli Carulli
e'  altresi'  delegato  alla  firma  dei provvedimenti nelle predette
materie e, in particolare, di quelli di seguito indicati:
    approvazione  delle  nomine  dei  ministri  di  culto diversi dal
cattolico (articoli 20 e 21, regio decreto n. 289/1930);
    designazione  dei  ministri  di  culto  abilitati  all'assistenza
religiosa  a  detenuti  ed internati (art. 55, decreto del Presidente
della Repubblica n. 431/1976);
    attribuzione e diniego della cittadinanza italiana (articoli 5, 7
e  8,  legge  n.  91/1992,  e  art.  5,  decreto del Presidente della
Repubblica n. 572/1993);
    riconoscimenti   delle  persone  giuridiche  di  diritto  privato
(articoli 12 e seguenti del codice civile);
    decreti  di  concerto  con il Ministro dei trasporti di decisione
sui  ricorsi  avversi  i  provvedimenti  prefettizi  di diniego delle
patenti di guida (art. 120, decreto legislativo n. 285/1992);
    autorizzazione   alla  sottoscrizione  dei  contratti  collettivi
integrativi  a  livello  di  amministrazione  (art.  45, comma 4, del
decreto   legislativo   n.   29/1993,  come  modificato  dal  decreto
legislativo  n.  80/1998 e dagli articoli 10 del contratto collettivo
nazionale  di  lavoro  del  comparto  Ministeri  sottoscritto  il  16
febbraio  1999  e  9 del contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale   con   qualifica   dirigenziale   -   comparto   Ministeri
sottoscritto il 9 gennaio 1997).