Art. 2. Fatte salve le disposizioni contenute negli articoli 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi e' delegato alla trattazione degli affari di competenza della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi e alla firma dei relativi provvedimenti, in particolare di quelli di seguito indicati: la nomina dei rappresentanti del personale, nonche' di un ispettore regionale o interregionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo medesimo (art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 630/1959); i provvedimenti di istituzione, soppressione e trasformazione dei distaccamenti permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (art. 8, legge n. 996/1970); i provvedimenti per l'istituzione dei servizi antincendi presso gli aeroporti non compresi nella tabella A allegata alla legge n. 930/1980.