Art. 2.
  Fatte salve le disposizioni contenute negli articoli 3, 14, 15, 16,
17, 18, 19 e 20, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, il Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi e' delegato alla
trattazione degli affari di competenza della Direzione generale della
protezione  civile e dei servizi antincendi e alla firma dei relativi
provvedimenti, in particolare di quelli di seguito indicati:
    la  nomina  dei  rappresentanti  del  personale,  nonche'  di  un
ispettore  regionale  o interregionale del Corpo nazionale dei vigili
del  fuoco  nel  consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale di
assistenza  per  il personale del Corpo medesimo (art. 6, decreto del
Presidente della Repubblica n. 630/1959);
    i provvedimenti di istituzione, soppressione e trasformazione dei
distaccamenti  permanenti  del  Corpo  nazionale dei vigili del fuoco
(art. 8, legge n. 996/1970);
    i  provvedimenti  per l'istituzione dei servizi antincendi presso
gli  aeroporti  non  compresi  nella tabella A allegata alla legge n.
930/1980.