Art. 4. Al Sottosegretario di Stato sono altresi' delegati i provvedimenti di revoca di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile di data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225.