Art. 4.
  Al  Sottosegretario di Stato sono altresi' delegati i provvedimenti
di  revoca  di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 12 novembre
1996,  n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre
1996,  n. 677, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze
del  Ministro  per  il  coordinamento della protezione civile di data
antecedente  all'entrata  in  vigore della legge 24 febbraio 1992, n.
225.