(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
     Al Ministero del lavoro - Direzione previdenza e assistenza
Oggetto: Richiesta  di  adeguamento  dell'autorizzazione al pagamento
delle integrazioni sindacali straordinarie.
    Il  sottoscritto  Gian  Battista  Rubino,  nella  sua qualita' di
amministratore della societa' GBR in amministrazione controllata, con
sede in Turate, via Isonzo, 6B,
                              Premesso:
    che  in data 10 febbraio 1999 la societa' G.B. Erre ha avviato, a
codesto spettabile Ministero, domanda di ammissione al trattamento di
cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale;
    che il Comitato tecnico ha approvato tale domanda;
    che  il  Ministero  del lavoro, con decreto n. 26862 del 5 agosto
1999, ha autorizzato il pagamento per il periodo dal 1o febbraio 1999
al 31 luglio 1999;
    che nel corso della procedura di consultazione sindacale svoltasi
presso  la  Direzione provinciale del lavoro di Como e conclusasi con
accordo  del  15 gennaio 1999, l'azienda ha indicato orientativamente
in  50  i  dipendenti  interessati  alla  sospensione  dell'orario di
lavoro;
    che  il decreto sopra citato ha autorizzato la locale sede INPS a
pagare il trattamento di integrazione salariale per un numero massimo
di 50 lavoratori;
    che nel corso dell'attuazione del programma di cassa integrazione
guadagni  straordinaria  il numero di 50 e' stato superato, in quanto
nel mese di maggio 1999 la cassa integrazione guadagni ha interessato
62  lavoratori,  nel mese di giugno 1999 53 lavoratori, e nel mese di
luglio  1999  52  lavoratori;  questo  in quanto, contrariamente alla
iniziale  impossibilita',  si  e' introdotto un concetto di rotazione
tra i lavoratori;
    che,  comunque,  nel corso del primo semestre, il numero medio di
lavoratori posti in cassa integrazione guadagni non ha superato le 50
unita' inizialmente previste.
    Tutto  quanto  sopra  premesso,  si  chiede  a codesto spettabile
Ministero  di autorizzare la locale sede INPS alla corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  anche  in  deroga al numero
massimo di 50, unicamente per i tre mesi indicati.
    Nell'eventualita'  contraria,  ci  si troverebbe nella disagevole
situazione  di dover identificare, non e' chiaro con quali criteri, i
lavoratori   da  escludere  dal  trattamento  di  cassa  integrazione
guadagni straordinaria con loro notevole danno.
    Confidando    nell'accoglimento    positivo    della   richiesta,
dichiarandoci a disposizione per qualsiasi chiarimento o integrazione
di documenti, porgiamo doverosi ossequi.