Art. 2.
  1.   Per   l'attuazione  dell'intervento  il  commissario  delegato
provvede  all'espletamento  dell'incarico  adottando, ove necessario,
anche  provvedimenti  in deroga alle seguenti norme, nel rispetto dei
principi generali dell'ordinamento giuridico:
    regio   decreto   18 novembre   1923,   n.   2240,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, articoli 3, 11 e 16;
    regio  decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni
ed integrazioni, articoli 41 e 117;
    decreto  del  Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076,
art. 42;
    decreto  del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939,
articoli 5 e 7;
    decreto  del  Presidente della Repubblica 31 luglio 1990, n. 299,
articoli 1, comma 2, 3 e 8, comma 3;
    decreto  del  Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367,
art. 20.
    legge  11  febbraio 1994, n. 109, art. 6, comma 5, 9, 16, 17, 19,
20,  23,  24,  25,  27,  28,  29,  con  le  modifiche  introdotte dal
decreto-legge  3 aprile  1995, n. 101, convertito, con modificazioni,
nella  legge  2 giugno 1995, n. 216, come definitivamente variata con
la legge n. 415 del 18 novembre 1998;
    decreto  legislativo  20 ottobre 1998, n. 402, articoli 4, 8, 13,
14, 18 e 19.