Art. 2. 1. Per l'attuazione dell'intervento il commissario delegato provvede all'espletamento dell'incarico adottando, ove necessario, anche provvedimenti in deroga alle seguenti norme, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico: regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 3, 11 e 16; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 41 e 117; decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, art. 42; decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939, articoli 5 e 7; decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1990, n. 299, articoli 1, comma 2, 3 e 8, comma 3; decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, art. 20. legge 11 febbraio 1994, n. 109, art. 6, comma 5, 9, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 29, con le modifiche introdotte dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 2 giugno 1995, n. 216, come definitivamente variata con la legge n. 415 del 18 novembre 1998; decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, articoli 4, 8, 13, 14, 18 e 19.