Art. 3.
  1. Alla copertura finanziaria degli interventi di cui al comma 1 si
provvede  utilizzando  le risorse nel limite di L. 3.500.000.000, che
verranno messe a disposizione a valere sulla somma complessiva di cui
al  punto C del quadro generale di ripartizione della spesa nel piano
finanziario della legge n. 433 del 31 dicembre 1991.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 7 febbraio 2000
               Il Ministro: Bianco