Art. 3. 1. Alla copertura finanziaria degli interventi di cui al comma 1 si provvede utilizzando le risorse nel limite di L. 3.500.000.000, che verranno messe a disposizione a valere sulla somma complessiva di cui al punto C del quadro generale di ripartizione della spesa nel piano finanziario della legge n. 433 del 31 dicembre 1991. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 febbraio 2000 Il Ministro: Bianco