Art. 2.
Categorie  di  contribuenti  alle quali non si applicano gli studi di
                               settore
  1.  Gli  studi  di settore approvati con il presente decreto non si
applicano:
    a) nel caso in cui l'esercizio dell'attivita' d'impresa e' svolto
attraverso  l'utilizzo  di  piu'  punti di produzione e di vendita in
locali  non contigui a quelli di produzione, per i quali non e' stata
tenuta contabilita' separata;
    b)  in  caso di esercizio di due o piu' attivita' di impresa, non
rientranti  nel medesimo studio di settore, per le quali non e' stata
tenuta  la contabilita' separata, se l'importo complessivo dei ricavi
dichiarati relativi alle attivita' non rientranti tra quelle prese in
considerazione  dallo  studio di settore supera il 20% dell'ammontare
totale dei ricavi dichiarati;
    c) nei  confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di
cui  all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c),
del  testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare
superiore a 10 miliardi di lire;
    d) nei  confronti delle societa' cooperative, societa' consortili
e  consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o
associate;
    e) nei  confronti delle societa' cooperative costituite da utenti
non  imprenditori  che  operano  esclusivamente a favore degli utenti
stessi.