Art. 4.
                Determinazione del reddito imponibile
  1.   Sulla   base   degli   studi   di   settore  sono  determinati
presuntivamente  i  ricavi  di  cui all'articolo 53, ad esclusione di
quelli  previsti  dalle  lettere  c)  e  d)  del comma 1 dello stesso
articolo del testo unico delle imposte sui redditi.
  2.  Ai  fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare
dei  ricavi  di  cui  al  comma 1 e' aumentato degli altri componenti
positivi,  compresi i ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, lettera
c)  e  d),  del  menzionato testo unico, ed e' ridotto dei componenti
negativi  deducibili.  Ai  fini  della  determinazione  degli importi
relativi  alle  voci  e  alle  variabili di cui all'articolo 3 devono
essere  considerati  i  componenti  negativi  inerenti  all'esercizio
dell'attivita'  anche  se  non  dedotti  in sede di dichiarazione dei
redditi.
  3.  Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti
come  oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi
dichiarati,  da confrontare con quelli presunti in base agli studi di
settore,  vanno  aumentati  delle  rimanenze finali e diminuiti delle
esistenze  iniziali  valutate ai sensi dell'articolo 60, commi da l a
4, del testo unico delle imposte sui redditi.