Art. 6.
                        Annotazione separata
  1  .  Nei  confronti  dei  contribuenti  che  esercitano  una delle
attivita'  per  le  quali  lo  studio  di settore e' approvato con il
presente  decreto  le disposizioni contenute nel decreto direttoriale
24 dicembre  1999,  concernenti l'annotazione separata dei componenti
rilevanti  ai  fini  dell'applicazione  degli  studi  di  settore, si
applicano   a   decorrere   dal  1o  maggio  2000.  E'  facolta'  del
contribuente  indicare  a  quale  attivita' esercitata debbono essere
imputati  i  ricavi  conseguiti nei mesi precedenti nonche' gli altri
componenti rilevanti ai fini dell'applicazione del relativo studio di
settore.  Qualora  tale  facolta'  non  venga  esercitata, in sede di
dichiarazione  dei  redditi,  i  ricavi  relativi  all'intero periodo
d'imposta  vanno  ripartiti  applicando  ai ricavi conseguiti fino al
30 aprile   2000  la  percentuale  di  ripartizione  determinata  con
riferimento ai ricavi conseguiti a partire dal 1o maggio 2000.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 3 febbraio 2000
                                                   Il Ministro: Visco