Art. 2.
  Per far fronte a situazioni di emergenza il Ministero della sanita'
costituisce, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, scorte di
vaccino.
  L'onere  derivante  dall'acquisto  delle  scorte  di  vaccini  e di
antigeni  grava  sul  capitolo  2558 del bilancio del Ministero della
sanita'  per  l'anno  1999 e sui capitoli corrispondenti per gli anni
successivi.