Art. 2. Per far fronte a situazioni di emergenza il Ministero della sanita' costituisce, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, scorte di vaccino. L'onere derivante dall'acquisto delle scorte di vaccini e di antigeni grava sul capitolo 2558 del bilancio del Ministero della sanita' per l'anno 1999 e sui capitoli corrispondenti per gli anni successivi.