Art. 2. Criteri 1. I poteri speciali sono esercitati nei casi e nei limiti, anche temporali, previsti dagli statuti delle societa' interessate e nel rispetto dei principi di non discriminazione, di finalizzazione agli imprescindibili motivi di interesse generale di cui all'art. 1, di idoneita' e proporzionalita' al raggiungimento di queste ultime finalita', nonche' nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo. 2. Non e' espresso il gradimento se tale diniego costituisce misura adeguata ad evitare acquisizioni azionarie che: a) non siano trasparenti e non assicurino, comunque, la conoscenza della titolarita' delle partecipazioni azionarie rilevanti ai fini del controllo, diretto o indiretto, della societa', nonche' degli obiettivi e dei programmi industriali dell'acquirente, rilevanti ai fini dell'applicazione dei criteri previsti dal presente decreto; b) compromettano processi di liberalizzazione e apertura dei mercati, non siano coerenti con la scelta di privatizzazione della societa' ovvero determinino situazioni di conflitto di interessi atte a pregiudicare il perseguimento della missione affidata alla societa' nel campo delle finalita' di interesse pubblico; c) comportino oggettivi rischi di infiltrazione di organizzazioni criminali o di coinvolgimento della societa' in attivita' illecite; d) siano lesive della conservazione dei poteri speciali; e) comportino consistenti pericoli di grave pregiudizio per gli interessi di cui all'art. 1, anche con riferimento a: 1) l'autonomia o la sicurezza dei rifornimenti di materie prime e beni essenziali alla collettivita'; 2) la continuita' dei servizi pubblici essenziali alla collettivita' e la sicurezza dei relativi impianti e reti; 3) lo sviluppo dei settori tecnologicamente avanzati. 3. Il gradimento di cui al comma 2 e' necessario con riferimento alla singola operazione. Il gradimento e', altresi', necessario quando la partecipazione, anche attraverso singoli atti di acquisto, registri un incremento pari o superiore alla misura prevista dall'art. 2, comma 1, lettere a) e b) del citato decreto-legge n. 332 del 1994, convertito dalla legge n. 474 del 1994. 4. I poteri speciali diversi da quello di cui al comma 2 sono esercitati nel rispetto degli stessi criteri di cui al medesimo comma 2. Roma, 11 febbraio 2000 Il Presidente del Consiglio dei Ministri D'Alema Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Amato Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Letta