Art. 2.
                               Criteri
  1.  I  poteri speciali sono esercitati nei casi e nei limiti, anche
temporali,  previsti  dagli  statuti delle societa' interessate e nel
rispetto  dei principi di non discriminazione, di finalizzazione agli
imprescindibili  motivi  di  interesse generale di cui all'art. 1, di
idoneita'  e  proporzionalita'  al  raggiungimento  di  queste ultime
finalita',  nonche'  nel  rispetto  dei  criteri  di  cui al presente
articolo.
  2. Non e' espresso il gradimento se tale diniego costituisce misura
adeguata ad evitare acquisizioni azionarie che:
    a) non   siano   trasparenti   e  non  assicurino,  comunque,  la
conoscenza della titolarita' delle partecipazioni azionarie rilevanti
ai  fini  del controllo, diretto o indiretto, della societa', nonche'
degli   obiettivi   e   dei  programmi  industriali  dell'acquirente,
rilevanti ai fini dell'applicazione dei criteri previsti dal presente
decreto;
    b) compromettano  processi  di  liberalizzazione  e  apertura dei
mercati,  non  siano  coerenti con la scelta di privatizzazione della
societa' ovvero determinino situazioni di conflitto di interessi atte
a pregiudicare il perseguimento della missione affidata alla societa'
nel campo delle finalita' di interesse pubblico;
    c) comportino oggettivi rischi di infiltrazione di organizzazioni
criminali o di coinvolgimento della societa' in attivita' illecite;
    d) siano lesive della conservazione dei poteri speciali;
    e) comportino  consistenti  pericoli di grave pregiudizio per gli
interessi di cui all'art. 1, anche con riferimento a:
      1) l'autonomia o la sicurezza dei rifornimenti di materie prime
e beni essenziali alla collettivita';
      2)   la   continuita'  dei  servizi  pubblici  essenziali  alla
collettivita' e la sicurezza dei relativi impianti e reti;
      3) lo sviluppo dei settori tecnologicamente avanzati.
  3.  Il  gradimento  di cui al comma 2 e' necessario con riferimento
alla  singola  operazione.  Il  gradimento  e',  altresi', necessario
quando  la partecipazione, anche attraverso singoli atti di acquisto,
registri   un  incremento  pari  o  superiore  alla  misura  prevista
dall'art. 2, comma 1, lettere a) e b) del citato decreto-legge n. 332
del 1994, convertito dalla legge n. 474 del 1994.
  4.  I  poteri  speciali  diversi  da  quello di cui al comma 2 sono
esercitati nel rispetto degli stessi criteri di cui al medesimo comma
2.
    Roma, 11 febbraio 2000
              Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                               D'Alema
               Il Ministro del tesoro, del bilancio e
                   della programmazione economica
                                Amato
              Il Ministro dell'industria del commercio
                         e dell'artigianato
                                Letta